Legislazione 18/11/2016

Per i piccoli produttori agricoli arriva lo spesometro

I piccoli agricoltori, per effetto della manovra di stabilità, sono entrati i regime Iva ordinario. Ora dovranno anche inviare trimestralmente lo spesometro. Esenzione solo per i territori montani


All’articolo 47 della relazione tecnica della legge di stabilità, viene introdotta l’Iva ordinaria, al 22%, a tutti quei piccoli agricoltori che fatturano entro la soglia dei 7000 euro.

Con il passaggio al regime Iva ordinario i piccoli agricoltori dovranno assoggettarsi a tutti gli oneri tributari, come l'invio  dello spesometro, che sono a carico delle imprese più grandi. La misura è prevista nel decreto fiscale approvato alla Camera.

Ricordiamo che lo spesometro consiste nell'invio dei dati delle fatture di vendita e d'acquisto all'Agenzia delle Entrate. Un adempimento che obbliga anche i piccoli agricoltori a rivolgersi a un commercialista o a stipulare un più oneroso contratto con i Centri di assistenza fiscale.

La manovra, secondo le stime del governo, porterebbe nelle casse dello Stato 18 milioni di euro in più.

Ai fini della stima il dato relativo alle cessioni effettuate dai soggetti in regime di esonero (876 milioni) è stato ricavato determinando, dalla dichiarazione relativa ai contribuenti che applicano il regime speciale IVA, il totale degli acquisti ad aliquota di compensazione. A questo è stato aggiunto un 10% (quota delle cessioni al consumo finale) per arrivare a un totale di 964 milioni di euro. Quindi l’aliquota media sulle cessioni imponibili è di circa il 9,26% mentre l’aliquota media di compensazione applicata alle stesse cessioni è di circa il 7,37%. Si evince dunque che il differenziale di aliquota è di 1,89%. Questo applicato ai 964 milioni si traduce in recupero dovuto al regime di esonero, pari a un gettito di 18,2 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Un aggravio che, però, è solo una parte della spesa a carico degli agricoltori, costretti soprattutto a sobbarcarsi maggiori oneri di consulenza fiscale.

Il modello di comunicazione per l’anno 2015 deve essere presentato, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate nel termine del:

- 11 aprile 2016 per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile e
- 20 aprile 2016 per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA trimestrale.

Tale termine del 20 aprile è quello cui devono fare riferimento anche i piccoli agricoltori.

Il regime IVA agevolato, senza l'obbligo di invio di spesometro, dovrebbe restare solo per i piccoli agricoltori dei territori montani.

 

 

 

di R. T.