Legislazione

In arrivo gli aiuti comunitari accoppiati per il settore dell'olio d'oliva

Il sostegno accoppiato, con una dotazione complessiva di 426 milioni di euro, sarà utilizzato per gli oliveti in Liguria, Calabria e Puglia ma anche per quegli olivicoltori che aderiscono a sistemi di qualità, come le denominazioni d'origine

09 novembre 2016 | R. T.

L’articolo 52, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che “Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.”.

Detta disposizione è stata attuata con DM 18 novembre 2014 n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e successive modificazioni ed integrazioni.

Il plafond assegnato per il sostegno accoppiato delle produzioni nazionali è pari all’11% del totale nazionale degli aiuti e per la campagna 2016 ammonta a circa 426,8 milioni di euro.

Nel 2017 si procederà alla revisione dell’intero impianto del sostegno accoppiato a seguito della valutazione d’impatto.

Il sostegno in questione si articola su tre piani: quello zootecnico, quello dei seminativi e quello delle colture permanenti.

Settore olio d'oliva

Superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 10,30% dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e successive modificazioni ed integrazioni. L’importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l’importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili al sostegno nell’anno considerato.
Il premio è destinato alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali.

Superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 3,10% dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e successive modificazioni ed integrazioni. L’importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l’importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili al sostegno nell’anno considerato.
Il sostegno è erogato alle superfici olivicole coltivate secondo le normali pratiche colturali situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%. La pendenza media è rilevata per singolo appezzamento e non si riferisce alla media aziendale delle superfici olivetate.

Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (art. 27, comma 6)

Alla misura in questione è assegnata la quota pari al 3% dell’importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513 e successive modificazioni ed integrazioni. L’importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l’importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili al sostegno nell’anno considerato.
Il premio è erogato per le superfici olivicole situate sull’intero territorio nazionale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale e che aderiscono a sistemi di qualità. Per “sistemi di qualità” si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012. Ai fini del percepimento dell’aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l’agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall’Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l’aiuto deve rendere disponibile all’Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite.

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