Legislazione

ANCHE LE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE VERRANNO ORA TUTELATE, CON QUALCHE ECCEZIONE

Per una protezione giuridica occorrono, oltre ai criteri di novità, originalità e applicabilità industriale, anche il rispetto della dignità, dell'integrità umana e dell'ambiente. Il provvedimento stabilisce i casi di brevettabilità, quelli di esclusione, il procedimento amministrativo di concessione dei brevetti e le forme di protezione degli stessi

28 gennaio 2006 | R. T.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio scorso il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3 recante "Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche" (in allegato).
Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005 in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2005.
Lo scopo del decreto, in sintonia con la direttiva Ue, è quello di armonizzare la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche che, oltre ai criteri di novità, originalità e applicabilità industriale, devono rispettare la dignità e l'integrità umana e dell'ambiente.

Il provvedimento stabilisce i casi di brevettabilità, quelli di esclusione (clonazione di esseri umani ed uso di embrioni per fini industriali, modificazione genetica degli animali, etc.), il procedimento amministrativo di concessione dei brevetti e le forme di protezione degli stessi.

In particolare sono esclusi dalla brevettabilità:
- il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonchè la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare:
- ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalità della clonazione;
- i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;
ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;
- i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonchè gli animali risultanti da tali procedimenti;
- le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;
- una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata;
- le varietà vegetali e le razze animali, nonchè i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;
- le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica.

Fonte: Governo italiano

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