Legislazione 02/03/2016

Il Senato vuole cancellare il termine minimo di conservazione per l'olio d'oliva

Il Senato vuole cancellare il termine minimo di conservazione per l'olio d'oliva

L'Unione europea avvia una procedura EU Pilot e l'Italia si adegua senza fiatare. Sparirà l'obbligo del massimo di 18 mesi dall'imbottigliamento come termine minimo di conservazione per l'olio extra vergine d'oliva. Bruxelles ordina: sia responsabilità dei produttori


Nel disegno di legge europea 2015, attualmente in discussione al Senato, è contenuta la cancellazione de facto del termine minimo di conservazione per l'olio extra vergine di oliva.

Non solo, Bruxelles vorrebbe vietare che l'indicazione dell'origine sia stampata “con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita”.

Nella relazione allegata al provvedimento, si legge:
L'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

In particolare la lettera a) del comma 1 concerne l'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli di oliva. In proposito, si rileva che con l'articolo 18 della legge n. 161 del 2014 (legge europea 2013-bis), il legislatore italiano è infatti intervenuto per modificare il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, prevedendo che «L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo [...], deve essere stampata [...] con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita». Tuttavia la Commissione europea, nell'ambito del medesimo caso EU Pilot ha continuato a rilevare un contrasto con l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale prevede che «le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire».

La norma proposta mira quindi a risolvere tale questione con una modifica all'articolo 1, comma 4, della legge 13 gennaio 2013, n. 9, mediante la quale prevedere che l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo debba essere stampata in modo da essere visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e non possa essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
Con la lettera b) si interviene modificando l'articolo 7 della legge n. 9 del 2013 relativamente alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli di oliva. In particolare, la Commissione europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l'indicazione normativa di un termine non superiore a diciotto mesi, ritenendo l'indicazione della durata da rimettere alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità. Pertanto la norma, nel ribadire comunque l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, lascia la sua individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori.

Nel complesso, quindi, l'Italia sulla materia olio d'oliva ha scelto di adeguarsi senza fiatare alle obiezioni mosse da Bruxelles, senza tenere in considerazione che difficilmente oltre i 18 mesi dall'imbottigliamento l'extra vergine potrà mantenere caratteristiche proprie della categoria commerciale.

Poco comprensibile anche la scelta di contestare di dare evidenza all'origine del prodotto in etichetta che non contrasta con la necessità di informare correttamente il consumatore sul contenuto del prodotto.

di R. T.