Legislazione

Niente più prodotti fitosanitari senza patentino

Col decreto legislativo 150/2012 è stato istituito l'obbligo, che decorre dal 26 novembre, del “Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo” per i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti da utilizzare in agricoltura

26 novembre 2015 | R. T.

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha introdotto, come noto, prescrizioni, per la vendita, l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti, innovando, quindi, le disposizioni dettate al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

A decorrere dal 26 novembre 2015, diventa operativo e applicativo l’articolo 9 del suddetto decreto legislativo che introduce l’obbligo del“Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo” per tutti coloro che, nel corso di un’attività professionale nell’ambito del settore agricolo o in altri settori affini, utilizzano e/o acquistano per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti. Il predetto certificato è rilasciato dalle regioni e dalle province autonome, individuate come Autorità competenti per l’attuazione del sistema di formazione e certificazione rivolto agli utilizzatori professionali, nonché a rivenditori e consulenti; sono, comunque, salve fino alla loro scadenza le preesistenti “abilitazioni all’acquisto”, rilasciate dalle stesse Autorità ai sensi del D.P.R. n.290/2001.

L’articolo 10, oltre a prevedere la presenza, al momento della vendita, di una persona titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, ha disposto, altresì, in capo al distributore l’obbligo di verificare la validità del certificato di abilitazione esibito dall’utilizzatore professionale acquirente.

L’articolo 25, comma 1, del citato D.P.R. 290/2001, non abrogato dal d.lgs. 150/2012, dispone che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, qualora classificati “molto tossici, tossici o nocivi”, possono essere venduti per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi” solo a coloro che siano muniti dell’apposita “autorizzazione all’acquisto”; da ciò si desume, a contrario, che, da tale prescrizione, restano esclusi i prodotti non classificati “molto tossici, tossici o nocivi”, orientamento, questo che trova sostegno nel combinato disposto del suddetto art. 25, comma 1, con il citato articolo 9 del d.lgs 150 /2012 che, come riferito, ha disposto l’obbligo, a decorrere dal 26 novembre 2015, del certificato di abilitazione per l’utilizzatore professionale, escludendo in tal modo da tale ambito i prodotti destinati all’utilizzo non professionale che, comunque, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del dlgs. 150/2012, saranno individuati con il decreto del Ministero della salute, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cui iter è in fase di definizione.

Per quanto concerne, infine, i prodotti autorizzati esclusivamente per la protezione delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, noti come PPO, continua a trovare applicazione la previsione di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 290/2001.

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