Legislazione
Tassa sui condizionatori solo se la potenza installata è superiore a 12 kW
Come da decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, obbligo di libretto e manutenzione solo “su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW”
24 luglio 2015 | T N
I condizionatori domestici molto raramente dovranno essere dotati di libretto e controllati regolarmente. Qualche possibilità in più di sforare la soglia fissata dal decreto ministeriale, del Ministero dello Sviluppo economico, del 10 febbraio 2014, di 12 kW per gli impianti estivi e di 10 kW per quelli invernali solo in caso di esercizi commerciali o di ampie superfici.
Ricordiamo che il limite di 12 kW è fissato ad edificio, non in rapporto all'azienda. Quindi un'impresa che avesse climatizzatori per una potenza installata superiore ai 12 kW ma dislocati in più edifici non è automaticamente tenuta agli obblighi del decreto ministeriale.
La potenza dei climatizzatori, generalmente, viene pubblicizzata sotto forma di BTU (British Thermal Unit) e non come Kilowatt. Per trasformare i BTU in kW è però sufficiente moltiplicare per il coefficiente 0,000293. 12000 BTU corrispondono quindi a 3,52 kW.
Ma chi ha fissato il limite dei 12 kW? E' stata la direttiva comunitaria 2010/31/UE che all'articolo 15 comma 1 prevede che “gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché le parti accessibili degli impianti di condizionamento d’aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW siano periodicamente ispezionate.” Da questa direttiva discende il decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che all'articolo 2 stabilisce che “in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.”
Non è una novità dell'estate 2015, comunque. Il decreto ministeriale 10 febbraio 2014 stabiliva nel 1 giugno 2014 la data di inizio dell'attività ispettiva, poi prorogata al 15 ottobre 2014 con il decreto ministeriale 20 giugno 2014.
Il controllo di verifica sull'efficienza energetica e la regolare esecuzione delle manutenzioni, viene eseguito dagli enti locali che possono svolgere controlli a campioni, la multa per chi non è in regola con tali controlli va da 500 a 3000 euro, salvo diverse disposizioni della singola regione, e sono a carico del responsabile degli impianti, sanzione quindi che si somma al rimanente obbligo di mettere in regola il proprio impianto termico. Il tecnico, invece, che non effettua gli interventi di manutenzione e controllo in conformità all'attuale normativa, incorre in una multa che va da 1.000 alle 6.000 euro.
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