Legislazione

Biologico a rischio truffa, più verifiche da parte degli organismi di controllo

L'Ispettorato repressione frodi chiede di mantenere in vigore le misure di controllo rafforzato, introdotte il 1 agosto 2013, per alcuni specifici casi "a fronte di molteplici attività fraudolente portate alla luce da indagini"

08 luglio 2015 | T N

Gli scandali nel settore alimentare possono essere utili, a volte sono persino necessari a individuare le lacune, i fattori di rischio e quindi anche a intensificare i controlli laddove servono.

L’ICQRF, con nota n. 17429 del 1 agosto 2013, ha dato indicazioni agli Organismi di controllo (OdC) sulla necessità di adottare misure di controllo rinforzate a carico di operatori interessati da particolari criticità. Tali disposizioni sono state ritenute necessarie a fronte di molteplici attività fraudolente portate alla luce da indagini svolte dall’ICQRF e da altre Autorità e che hanno interessato operatori biologici italiani, europei e di Paesi Terzi.

Fermo restando l’obbligo per gli OdC di determinare l’entità delle ispezioni sulla base dell’analisi del rischio, ai sensi dell’articolo 92quater del regolamento (CE) 889/2008, e di procedere, a fronte di particolari situazioni di criticità o di sospetto, al prelievo e all’analisi di un numero di campioni superiore a quello minimo previsto, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l’ICQRF ritiene che nelle situazioni di seguito indicate siano necessarie misure di controllo rinforzato:
• operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell’arco di 2 anni (alla quarta segnalazione, cioè, vanno adottate le misure di controllo rinforzato);
• operatori a carico dei quali l’OdC ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS;
• operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;
• in casi di particolare gravità, a richiesta dell’autorità competente.

Al verificarsi di tali situazioni, l’OdC attiverà specifiche misure di controllo rinforzato che prevedono:
1. una visita ispettiva immediata presso l’operatore segnalato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell’operatore, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;
2. ulteriori attività ispettive e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato dall’OdC sulla base della sua procedura di analisi del rischio, della tipologia di attività dell’operatore, dell’eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall’operatore nella filiera.

In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicheranno all’importatore che avrà cura di comunicare all’OdC, entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all’accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto. L’Importatore allegherà alla comunicazione copia del documento giustificativo e/o del certificato di conformità del fornitore.

In caso di prodotti confezionati, le misure di controllo rinforzato si applicano al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l’operatore che ha effettuato l’ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.

Le visite ispettive svolte in ambito di misure di controllo rinforzato dovranno essere tutte di tipo non annunciato e, in ogni caso, al verificarsi delle condizioni di attivazione di tali misure, gli OdC inseriranno l’operatore nella classe di rischio più alta.

Fonte: nota ICQRF 13318 del 3 luglio 2015

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