Legislazione 05/06/2015

Domande per la nuova Pac, c'è tempo fino al 15 giugno

Domande per la nuova Pac, c'è tempo fino al 15 giugno

Dopo le polemiche sulle difficoltà applicative della nuova Politica agricola comunitaria, in tutta Europa, è stato deciso uno slittamento fino al 15 giugno nella domanda iniziale. Ci sarà tempo comunque fino al 10 luglio per presentare la richiesta o modificare quella inizlale ma con decurtazione dell'aiuto


La Commissione Europea, rilevando che gli Stati membri hanno incontrato difficoltà  nell'applicazione pratica dei nuovi regimi di pagamenti diretti e delle misure di sviluppo rurale tali  da comportare ritardi nella gestione delle domande per gli aiuti diretti e per lo sviluppo rurale e da  compromettere la possibilità per i beneficiari di presentare le domande entro i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ha stabilito una deroga per consentire agli Stati membri di fissare per l'anno 2015 termini ultimi per la presentazione delle domande posteriori a quelli previsti in tali articoli.

L'Italia ha usufruito di tale proroga, emanando il decreto ministeriale del 12 maggio 2015, a cui ha fatto seguito, il 21 maggio, una circolare esplicativa di Agea.

Ci sarà tempo fino al 15 giugno per presentare la domanda iniziale della Pac o per modificare quella eventualmente già presentata.

Una ulteriore scadenza è per il 10 luglio, sia per la presentazione della domanda iniziale sia per la modifica. In questo caso sono però previste delle decurtazioni all'aiuto. In caso di modifica la riduzione si applica “a ciascun intervento modificato in aumento” nella misura dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione.

In caso di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, che devono essere documentate all'ente pagatore, è ammessa la richiesta fino al 10 giugno 2016.

La comunicazione di cessione dell'azienda deve ugualmente essere inoltrata entro il 10 giugno 2016.

Nella domanda iniziale è indispensabile che vengano indicate le particelle oggetto di aiuto, l'uso del suolo, comprensivo della varietà utilizzata e la superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta. Va anche indicata la “presenza di vincoli amministrativi o agronomici cui è sottoposta la superficie”. Tra i vincoli agronomici si annoverano le nuove misure di greening, che interessano tutte le superfici ammissibili ad aiuto. E' indispensabile avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola. In caso di frutteti è previsto il mantenimento di prati permanenti o comunque di tecniche ecosostenibili. In caso di colture erbacee è indispensabile diversificare le coltivazioni, a meno che il beneficiario abbia meno di 10 ettari di terreno seminabile. In quest'ultimo caso e in assenza di un sostegno accoppiato facoltativo, il beneficiario può semplicemente dichiarare “seminativi” e non il dettaglio delle colture. Nel caso l'agricoltore voglia avvalersi del bonus per le attività che danno benefici ambientali aggiuntivi, come l'avvicendamento biennale delle colture, l'eventuale indicazione in dettaglio per le colture nel secondo anno può essere inoltrata entro il 10 luglio.

E' bene infine ricordare che l'articolo 15 del regolamento Ue 809/2014 dispone che “singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto possono essere aggiunti o modificati nella domanda unica o nella domanda di pagamento a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati.”

di R. T.