Legislazione

Assunzioni congiunte in agricoltura: le indicazioni operative

Alcune tipologie di imprese agricole possono beneficiare delle assunzioni congiunte di lavoratori agricoli. L'Inps ha diramato una circolare chiarendo quali passaggi devono essere effettuati per essere in regola

21 maggio 2015 | R. T.

Alcune tipologie di aziende, come stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 2014, che dà attuazione al decreto Giovannini ( art. 9, c. 11 del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013), possono beneficiare della possibilità di assunzioni congiunte.

Le aziende interessate dal provvedimento si inquadrano in due tipologie:
- le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo a norma dell’articolo 2135 c.c. ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
- le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole. Con questa nuova modalità, più datori di lavoro possono assumere tutti insieme uno o più lavoratori che effettueranno i lavori secondo le esigenze di ciascuna impresa, senza particolari vincoli sugli orari e sulle giornate da impegnare presso le singole aziende.

Il rapporto di lavoro instaurato gode di tutti i diritti e doveri di legge, contrattuali e previdenziali ma il rapporto di lavoro si riferisce a più realtà imprenditoriali.

Oltre ai tradizionali lavoratori impiegati nei campi, l'assunzione congiunta si adatta anche a figure complementari, come gli specialisti di marketing, gli esperti della comunicazione o delle nuove tecnologie.

Ma come eseguire le comunicazioni all'Inps? Chi è l'obbligato?

A rispondere la circolare Inps 3324/2015 che esplicita che le imprese che intendono comunicare le assunzioni congiunte effettuate nel settore agricolo (instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione), dovranno fare riferimento al modello “UnilavCong”. Il modello è disponibile dal 7 gennaio 2015. L'Inps rilascerà quindi il codice Cida e il relativo obbligo di conservazione del contratto per ciascuna azienda datrice di lavoro.

Non tutte le aziende però sono titolate a effettuare le comunicazioni con l'Inps.

Per i gruppi di impresa, le comunicazioni sono effettuate dall’impresa capogruppo. Per le imprese riconducibili allo stesso proprietario, l’adempimento è posto a carico del medesimo proprietario. Per le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado e per quelle legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni sono effettuate per il termine di un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge.

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