Legislazione
Imu sui terreni agricoli: confermata la scadenza al 10 febbraio
Il governo, dopo le sopsensive del Tar, ha emanato il decreto legge 4/2015 con la riclassificazione dei terreni esentati sulla base di un elenco Istat. Quali sono i Comuni esenti e come si calcola il dovuto?
06 febbraio 2015 | T N
Dopo il caos degli ultimi giorni dell'anno, le sospensive del Tar, il governo ha varato un nuovo decreto legge , n. 4 del gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015.
Il decreto riguardante l'Imu sui terreni agricoli stabilisce che:
1. a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classifi cati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
2. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014.
4. Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.
Aliquota Imu terreni agricoli
L’art. 1, comma 692 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), dispone che nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, “anche parziale”, prevista dall’art. 7 della disciplina Ici, l’IMU per il 2014 è determinata avendo riguardo all’aliquota base dello 0,76 per cento, “a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote”.
Calcolo Imu terreni agricoli
Per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135.
Il calcolo dell'imponibile è: Reddito dominicale x 1,25 x 135.
A questo imponibile si applica l'aliquota deliberata.
Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) dal 2014 il moltiplicatore è 75 (L. 147/2013 comma 707) e quindi, in generale, il calcolo dell'imponibile è: Reddito dominicale x 1,25 x 75.
Nel caso dei terreni di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola intervengono agevolazioni sull'imponibile soggetto a imposta (Comma 8 bis del DL 201/2011):
"I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitata mente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;"
Quindi l'imposta si calcola secondo i seguenti scaglioni e percentuali:
- esenzione per imponibile fino a Euro 6.000,00;
- 30% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 6.000,00 fino a Euro 15.500,00;
- 50% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 15.500,00 fino a Euro 25.500,00;
- 75% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 25.500,00 fino a Euro 32.000,00;
- 100% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 32.000,00.
L'imposta si calcola a partire dal valore imponibile dei terreni e in base a percentuale e periodo di possesso.
Scadenza versamento
Per l'IMU per l'anno 2014, la scadenza di versamento fissata dal governo è il 10 febbraio 2015.
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