Legislazione

EMANATA LA CIRCOLARE SULLA DISTILLAZIONE FACOLTATIVA PER LA CAMPAGNA 2005/2006

Vi potranno accedere solo i produttori di vino da tavola. Il prezzo minimo di cessione è stato fissato in 2,488 euro vol/hl, esclusa la riduzione prevista dal Regolamento europeo. Produttori e distillatori possono così cominciare a stipulare i contratti

15 ottobre 2005 | R. T.

Il Ministero delle Politiche agricole e forestali ha emanato la circolare relativa ai contratti di distillazione facoltativa, previsti dalla normativa europea per la campagna vitivinicola 2005/2006.
Nel documento sono riportate le disposizioni che dovranno rispettare produttori, distillatori ed organismi regionali preposti all’accettazione e all’approvazione dei contratti.
In particolare, per la campagna 2005 / 2006 è stata confermata la percentuale del 25% del volume di vino per la quale ciascun produttore può concludere contratti di distillazione del vino destinato alla produzione di alcol per uso commestibile.
Alla distillazione facoltativa possono accedere solo i produttori di vino da tavola, i quali devono scegliere la dichiarazione di produzione vitivinicola tra quelle presentate nelle ultime tre campagne, compresa - se già dichiarata - quella in corso. La scelta effettuata sarà irreversibile per tutta la presente campagna.
La presentazione della dichiarazione di produzione dell’attuale campagna è condizione indispensabile per accedere alla distillazione.
Il contratto di distillazione per cui si chiede l’approvazione deve avere per oggetto l’acquisto del vino da parte del distillatore e contenere l’impegno di quest’ultimo a corrispondere al produttore un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione (pari a 2,488 euro vol/hl). Questo prezzo deve essere corrisposto dal distillatore al produttore fatta salva la riduzione prevista dal Regolamento 1623/2000, pari a 0,1811 euro per ogni grado ettolitro di vino, consegnato alla distillazione. Non sarà consentito, come nelle scorse campagne, che il produttore possa far distillare il proprio vino per suo conto da un distillatore riconosciuto.
Gli uffici preposti dalle Regioni alla ricezione e all’approvazione dei contratti devono far quindi pervenire al Mipaf, entro e non oltre il 5 gennaio 2006, i dati relativi ai contratti e/o alle dichiarazioni presentate fino al 23 dicembre 2005. La mancata o non corretta comunicazione dei dati dei contratti presentati e delle relative quantità determinerà la mancata approvazione del contratto stesso.

Fonte: Mipaf

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