Legislazione
PER I FITOFARMACI NATURALI SI PROSPETTA UN SALTO NEL VUOTO
Dalla deregolamentazione attuale a un regime di registrazione analogo a quello dei formulati convenzionali. Scaduta la legge delega e mai applicato un accordo del 2002, c’è preoccupazione tra gli addetti ai lavori. Duro scontro tra le associazioni di produttori di mezzi tecnici: Agrofarma e Assometab
08 ottobre 2005 | Ernesto Vania
Il DPR 290/01 prevede che i mezzi tecnici per lâagricoltura biologica siano soggetti ad autorizzazione molto semplificata e siano vendibili liberamente.
Un provvedimento nato dallâesigenza, agli albori dellâagricoltura biologica, di favorire il settore, la nascita e la crescita di aziende produttrici di fitofarmaci naturali.
In particolare fu lâallora Ministro Pecoraio Scanio a far inserire lâormai famoso articolo 38 che stabiliva, appunto, che i formulati bio non necessitavano della registrazione di cui al Dlgs 194/95.
Si trattava tuttavia di un provvedimento di dubbia validità giuridica, in quanto contrastava palesemente con leggi comunitarie e nazionali. Inoltre vi era un conflitto di competenze con altri Ministeri.
Agrofarma, associazione dei produttori di fitofarmaci convenzionali, ricorse contro questo estemporaneo espediente che consentiva considerevoli risparmi ai produttori di mezzi per lâagricoltura biologica.
Nel contempo anche lâUnione europea minacciò di aprire una procedura di infrazione dellâItalia proprio a proposito dellâart 38.
Fu il neo Ministro delle Politiche agricole Alemanno, nel 2002, a raccogliere tutti intorno a un tavolo e a trovare una soluzione valida ed elegante.
I fitofarmaci biologici venivano classificati in tre categorie:
- corroboranti: da commercializzare con una semplice autorizzazione
- prodotti da commercializzare dopo una procedura di registrazione semplificata
- prodotti che dovevano attenersi, come per i convenzionali, alle procedure sancite dal Dlgs 194/95
Tale accordo, ratificato da tutte le parti in causa, non fu mai applicato, nonostante al Governo fosse stata concessa la completa autorità di intervento in base alla legge delega del febbraio 2003.
Ormai scaduta la legge delega, in mancanza di qualsiasi provvedimento, lâItalia rischia nuovamente di essere âincriminataâ dalla Ue. Inoltre vi è unâindubbia pressione, da parte di alcuni gruppi, affinché lâintero art 38 venga eliminato.
I rischi connessi allâabrogazione dellâart 38 stanno essenzialmente nellâimpossibilità per piccole e medie imprese che operano nel settore della produzione dei mezzi tecnici di operare ancora sul mercato per gli altissimi costi a cui sarebbero soggette.
Un rischio concreto, visto che lo stesso Governo ha proposto in Commissione agricoltura un emendamento che abroga proprio lâarticolo incriminato.
Tanti hanno lanciato lâallarme, compresi alcuni esponenti dellâopposizione che hanno denunciato, con toni perentori, un abuso del potere esecutivo.
Conciliatrice e moderata invece la posizione della Fiao, ora Federbio, che vuole regolare il mercato dei fitofarmaci biologici.
Va infatti dato atto alle associazioni e agli addetti ai lavori della categoria di essere stati coerenti e equilibrati. Hanno considerato sempre nociva agli interessi del settore lâassenza di una precisa e seria regolamentazione sulla commercializzazione e lâuso dei presidi fitosanitari.
Perché allora non rispolverare lâaccordo già raggiunto nel 2002?