Legislazione

APPROVATE LE SANZIONI RELATIVE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OLIO DI OLIVA. MULTE SALATE PER I TRASGRESSORI

Varato il decreto legislativo. Trova così piena applicazione il Reg. CE 1019/02. Eccovi nel dettaglio violazioni e contravvenzioni. Fino a trentamila euro per grandi quantitativi. Ammende lievi per piccole partite. Esiste anche la possibilità della diffida

01 ottobre 2005 | R. T.

Il Governo, il 23 settembre 2005, su proposta del Ministro delle Politiche comunitarie ha varato il decreto legislativo in materia di “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio di oliva”.
Essendo un decreto legislativo è immediatamente in vigore.

Eccovi un elenco delle contravvenzioni e relative sanzioni:

Imballaggi di capacità superiore al consentito (5 litri per privati) Da 100 a 600 Euro

Il sistema di chiusura non garantisce la perdita dell’integrità dopo la prima apertura Da 800 a 4.800 Euro

Non è presente in etichetta l’informativa sulla categoria d’olio d’oliva (per l’extra vergine: “olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”) Da 300 a 1.800 Euro

Utilizzare una menzione geografica senza aver ottenuto la necessaria certificazione Da 500 a 3.000 Euro

Utilizzare una menzione geografica non riconosciuta ai sensi del Reg. 2081/92 Da 500 a 3.000 Euro

Omettere il codice identificativo dell’impresa Da 60 a 360 Euro

Non detenere registro di carico e scarico dell’olio Da 1.000 a 6.000 Euro e sanzione accessoria di sospensione del riconoscimento da 1 a 6 mesi

Non provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico dell’olio Da 100 a 600 Euro

Informazioni inesatte o non veritiere nel registro di carico e scarico Da 500 a 3.000 Euro e sanzione accessoria di sospensione del riconoscimento da 1 a 6 mesi

Mancato invio del riepilogo di vendita olio Da 100 a 600 Euro

Mancato rispetto delle regole sulle indicazioni facoltative (es “Estratto a freddo”, “Spremuto a freddo”…) Da 500 a 3.000 Euro

Utilizzo di indicazioni facoltative o designazioni sull’origine in mancanza dell’identificazione dei recipienti utilizzati per lo stoccaggio e lavorazione degli oli Da 500 a 3.000 Euro

Nel caso di partite d’olio non superiori ai 50 litri le contravvenzioni, di cui ai punti precedenti, sono fissate in una somma compresa tra i 50 e i 300 Euro

Nel caso di partite d’olio superiori a tremila litri le sanzioni amministrative, di cui ai punti precedenti, vanno da 5.000 a 30.000 Euro

Nel caso di violazioni sanabili, nel caso di prima infrazione, prima dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie si provvede a diffidare il contravventore ad adempiere alle prescrizioni previste entro quindici giorni. Decorso inutilmente tale periodo si applicheranno le sanzioni massime.

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