Legislazione
Pagamenti davvero certi per olivicoltori e frantoiani grazie all'articolo 62?
Situazione paradossale per i frantoiani costretti a pagare subito le olive ma ad attendere per mesi i pagamenti delle bottiglie d'olio. Troppo complesse, infatti, le procedure previste dalla norma, senza contare il rischio di perdere il cliente. All'estero simili problemi non accadono, a meno che non si abbia a che fare con italiani. Questione genetica?!
16 maggio 2014 | Francesca Gonnelli
A quasi due anni dall’entrata in vigore, l’art. 62 del decreto legge n. 1/2012 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 relativo alle trattative commerciali ha apportato benefici sostanziali alle imprese agroalimentari, ed ai frantoi in particolare?
Lo abbiamo chiesto ad alcune aziende situate al nord, al centro e nel sud Italia per capire se anche le trattative a livello locale potessero far emergere differenti punti di vista in base ai rapporti contrattuali posti in essere.
Se da una parte le aziende hanno dimostrato un favorevole accoglimento iniziale alla pubblicazione ed all’entrata in vigore di una norma il cui scopo era lodevole e giusto (“tutela del contraente debole”) se non addirittura etico, come dichiarato senza indugio dal Frantoio Olio Roi di Imperia, è anche vero che all’atto pratico la norma risulta di difficile applicazione per le realtà italiane.
E se da alcuni viene notato un leggero miglioramento nel rispetto dei termini di pagamento da parte dei clienti, come segnalato dalla Società Cooperativa Agricola C.A.B. di Brisighella, la maggior parte ritiene che tale disposizione normativa si stia rilevando un boomerang perché, di fatto, impone solo oneri aggiuntivi.
Se da una parte il carico di lavoro imposto da tale normativa imporrebbe l’assunzione di personale quasi deputato a seguire tutto l’iter procedurale imposto dalla norma, dall’altra non vi sono vantaggi di alcun tipo capaci di giustificare tale ulteriore carico di lavoro. Occorre dedicare personale capace di realizzare e monitorare la stipula di contratti di fornitura e di vendita, di sollecitare i clienti per la richiesta di pagamento della merce, oltre al relativo calcolo degli interessi di mora maggiorati di due punti percentuali che obbligatoriamente decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. E tentare di ottenere anche il pagamento di questi ultimi, come dichiarato dall’impresa Olearia Clemente Srl di Foggia, diventa di fatto un rischio commerciale che si concretizza inevitabilmente nella perdita del proprio cliente che già vive un momento di estrema difficoltà economica.
Una norma che, quindi, sembra aver trovato una corretta applicazione nei confronti di alcuni soggetti, quali la grande distribuzione e gli Enti pubblici, che già dispongono all’interno di una adeguata struttura e di risorse per dotarsi di software e programmi capaci di evitare errori formali e sostanziali.
Situazione che, invece, non può verificarsi per le piccole e medie imprese (PMI) italiane e per i frantoi, in particolare.
Che anzi, notano invece una evidente contraddizione a monte ovvero che mentre i loro fornitori di materia prima sono necessariamente pagati alla consegna o entro i 30 giorni previsti in quanto beni deteriorabili, i frantoi a fronte di tale loro evidente e consistente indebitamento iniziale non hanno alcuna certezza a valle di vendere ed ottenere il pagamento della loro merce.
Se le olive, quindi, sono pagate subito, per ottenere il pagamento delle bottiglie di olio occorrerebbe, in molti casi, ricorrere al recupero del credito per vie legali, con conseguenti oneri e costi aggiuntivi.
Se, in definitiva, quindi, la finalità per la quale la norma nazionale è stata emanata era quella di prevedere disposizioni più favorevoli al creditore per la sua salvaguardia, rispetto anche alle stesse norme imposte dall’Unione Europea (direttiva 2011/7/CE), è senz’altro necessario che tale “salvaguardia” sia effettiva alla luce del mercato italiano in cui operano le PMI agroalimentari che, al momento, si vedono solo oppresse da ulteriori adempimenti da gestire con ulteriori rischi di errore.
Per alcuni sarebbe solo sufficiente cambiare mentalità ed imparare a rispettare gli impegni presi, come invece non accade, ci dicono, casualmente proprio con i clienti italiani all’estero che, nonostante, la mancanza di crisi nel Paese in cui lavorano non effettuano, comunque, il pagamento nei termini previsti!
Una questione, quindi, genetica?!
O forse sarebbe il caso di rivedere se la norma italiana, dopo due anni di effettiva applicazione, necessita di correttivi per meglio raggiungere la sua finalità alla luce di quanto, di fatto, emerge dal settore?
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ferdinando de marte
17 maggio 2014 ore 07:40il dramma dell'olio è sempre stato che si acquista in contanti subito e si vende a 60/90/120 e forse a infiniti giorni questo accade in Italia specialmente con la grande distribuzione.
La grande distribuzione va seriamente regolamentata, per anni hanno strozzato le piccole e medie imprese imponendogli oneri molto pesanti con conseguente chiusura o fallimento......