Legislazione
Dal 1 gennaio 2015 cambiano le modalità di stoccaggio dei fitofarmaci. Prepararsi per tempo per evitare sanzioni
Il Dpr 290/2001 verrà sostituito dal Dlgs 150/2012, come previsto dal nuovo piano di azione nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci. Le prescrizioni sono decisamente specifiche, fino a indicare su quale ripiano posizionare gli agrofarmaci più pericolosi
28 febbraio 2014 | R. T.
Attualmente è ancora in vigore il DPR 290/2001 che prevede che i fitofarmaci vengano conservati in locali diversi da quelli dove sono contenuti generi alimentari e che quelli tossici siano tenuti in locali o armadi, areati e lavabili, chiusi a chiave. Sulla porta del locale/armadio va posto il cartello di avvertenza.
Prescrizioni dunque piuttosto semplici che cambieranno dal 1 gennaio 2015 con l'entrata in operatività del Dlgs 150/2012, così come stabilito dal nuovo piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci.
Sono sostanzialmente confermate tutte le regole contenute nel DPR 290/2001 ma rese più stringenti e dettagliate.
Il deposito deve essere chiuso a chiave e deve essere ad uso esclusivo per i fitofarmaci. Sono conservabili in detto locale solo in concimi miscelabili con i presidi fitosanitari. Sono conservabili in questo locale anche i relativi rifiuti (come contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili) purchè in area chiaramente identificata e identificabile.
Il deposito, quando i quantitativi di agrofarmaci sono limitati, può anche essere una porzione di un magazzino, delimitata da rete metallica, o un armadio.
In ogni caso non possono esservi stoccati altri attrezzi o attrezzature, se non direttamente connessi con i presidi fitosanitari.
Il deposito deve essere dotato di attrezzature idonee per raccogliere eventuali sversamenti del prodotto e garantire sufficiente ricambio dell'aria. Oltre a questo deve essere in luogo asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare. Deve inoltre essere in posizione da evitare che sbalzi termici o umidità eccessive possano alterare confezioni e prodotti. Nel caso di armadi i ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli.
Gli agrofarmaci devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e visibili. Negli armadi bisogna disporre i prodotti liquidi, quelli più tossici e più pesanti nei ripiani bassi.
All'interno del deposito devono essere conservati gli adeguati strumenti per dosare i fitofarmaci che andranno puliti dopo l'uso.
L'accesso al deposito deve essere consentito solo al personale autorizzato. Il deposito, quando aperto, non deve mai essere lasciato incustodito. Sulla parete esterna del deposito va applicata la cartellonistica di pericolo/attenzione. Sulle pareti in prossimità del deposito devono essere apposti cartelli ben visibili con i numeri di emergenza.
Potrebbero interessarti
Legislazione
Rischi catastrofali in agricoltura: i professionisti non sono tutti uguali, nasce una nuova figura
A fronte dell'obbligo di assicurazione catastrofale, emerge la necessità di avere dei professionisti che possano effettuare le stime dei danni catastrofali derivanti da eventi naturali e da calamità naturali: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni
08 giugno 2026 | 15:00 | Roberto Accossu
Legislazione
Proteggere le Terre Rurali d'Italia
Il disegno di legge istituisce il Fondo nazionale Terre rurali d'Italia, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo ecocompatibile ed ecosostenibile delle aree marginali e montane
05 giugno 2026 | 09:00 | Marcello Ortenzi
Legislazione
Packaging e sostenibilità: nuovi obblighi su PFAS e riciclabilità
Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR) impone alle aziende requisiti tecnici e documentali senza precedenti. Entro agosto 2026 ogni tipologia di confezione dovrà avere una propria autodichiarazione di conformità
04 giugno 2026 | 09:00
Legislazione
Prelazione agraria, il confinante resta escluso anche se l’affitto sta per scadere
La presenza di un affittuario coltivatore diretto al momento del preliminare blocca il diritto del proprietario confinante, anche quando il contratto agrario è vicino alla cessazione
21 maggio 2026 | 11:00
Legislazione
L'agricoltura eroica va tutelata e valorizzata per legge
Una definizione normativa di prodotto derivante da agricoltura eroica si rinviene nell'ordinamento nell'articolo 7 della legge n. 238 del 2016 ma manca un progetto di legge organico con fondi propri. Le proposte di legge di Verdi e PD
12 maggio 2026 | 15:00 | Marcello Ortenzi
Legislazione
Etichettatura degli oli di oliva Dop e Igp: nuovi chiarimenti
La nuova normativa comunitaria apre alcune domande. Grazie a FOA Italia il Ministero ha fornito alcune chiare indicazioni ma resta l'esigenza di poter smaltire le etichette vecchie in tempi congrui
04 maggio 2026 | 11:00