Legislazione
Fare l'assaggiatore d'olio d'oliva non è una professione. Niente tassa
Retromarcia dell'Agenzia delle Entrate dopo la richiesta di chiarimenti del Ministero delle politiche agricole: l’iscrizione in albi o elenchi, che non abilitano all’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, non sconta i tributi sulle concessioni governative
26 febbraio 2014 | Antonio G. Lauro
Non dovuta la tassa di concessione governative per iscriversi all'elenco assaggiatori.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22 del 18 febbraio 2014, ha chiarito che l’iscrizione in albi o elenchi, che non abilitano all’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, non sconta i tributi sulle concessioni governative.
Nella fattispecie i tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini non sono tenuti a corrispondere la tassa sulle concessioni governative* per ottenere l’iscrizione all’elenco nazionale.
La tassa suddetta è dovuta anche per l’iscrizione agli Albi relativi all’esercizio di professioni (art. 22, punto 8 tariffa ex D.P.R. n. 641/1972).
Al riguardo nella risoluzione n. 22 del 18.02.2013 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione su invito del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del suddetto articolo 22.
In particolare, ha esaminato il pagamento della tassa per i soggetti iscritti ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 1992 con il quale è stato istituito l’albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini.
In effetti, con nota prot. n. 56860 del 5 novembre 2013, il Ministero delle Politiche agricole ha chiarito che l’iscrizione: “[…] non abilita allo svolgimento dell’attività professionale e non può ritenersi riguardante l’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri, anche alla luce dei medesimi compiti svolti da dipendenti dell’ICQRF e delle Dogane, che esplicano attività inerenti alle proprie mansioni non aventi nulla a che fare con l’esercizio della professione”.
In considerazione del parere reso dal Ministero, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che in relazione a dette iscrizioni non trovi applicazione la previsione normativa di cui al citato articolo 22, punto 8, della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972.
Per le iscrizioni negli elenchi dei tecnici ed esperti degli oli d’oliva non è, dunque, dovuta la tassa sulle concessioni governative.
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