Legislazione
Finalmente noti i dettagli del nuovo Piano d'azione nazionale sull’uso sostenibile degli agrofarmaci
In 50 pagine gli obblighi a cui andranno soggetti gli agricoltori almeno fino al 2019. Dal nuovo patentino per l''acquisto e l'utilizzo dei fitofarmaci fino all'obbligo di revisione delle macchine agricole al 26 novembre 2016
07 febbraio 2014 | Graziano Alderighi
Dopo settimane di attesa, dal varo del 19 dicembre scorso, è finalmente stato reso noto il Pan (Piano d'azione nazionale sull’uso sostenibile degli agrofarmaci).
50 pagine di piano e 40 pagine di allegati che normano le modalità di difesa delle colture agrarie italiane dal 2014 e fino all’annata agraria 2018/2019.
La direttiva 2009/128/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del
14 agosto 2012, assegnava ai singoli stati il compito di garantire l’implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari.
A tal fine è stato varato il Pan con novità significative. Ve ne sveliamo alcune.
Nuovo patentino per fitofarmaci
A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali.
Patentino anche per i consulenti agricoli
A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all’articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.
Sono esentati dall’obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.
Ai fini dell’acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l’esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell’abilitazione
Fase transitoria
Le Autorità regionali e provinciali competenti, fino al 26 novembre 2014, possono procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni alla vendita e delle abilitazioni all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, secondo le modalità regolamentari, adottate dalle stesse Regioni o Province autonome, previgenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2012.
Controllo attrezzature agricole
Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l’applicazione dei prodotti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012, è effettuato presso Centri Prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, sulla base di linee guida definite, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016
Di seguito si riporta l’elenco delle attrezzature per uso professionale, utilizzate sia in ambito agricolo che extra agricolo, da sottoporre a controlli funzionali periodici:
a) Macchine irroratrici per la distribuzione su un piano verticale (es. trattamenti su colture arboree)
- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.
b) Macchine irroratrici per la distribuzione su un piano orizzontale (es. diserbo colture erbacee)
- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d’aria con barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinate alle seminatrici (distribuzione sottoforma di miscela fitoiatrica liquida).
c) Macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette
- irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all’interno delle serre, quali fogger fissi e barre carrellate. Per tali attrezzature il controllo verrà eseguito in loco da personale appartenente ai centri di revisione autorizzati, utilizzando le apposite attrezzature mobili;
- attrezzature funzionanti senza l’operatore (fogger mobili);
- irroratrici portate dall’operatore, quali fogger, lance, irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore, irroratrici a ultra basso volume;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a 3 metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.
La difesa integrata obbligatoria
La difesa integrata obbligatoria prevede: a) l’applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti; b) l’utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti; c) il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate; d) l’uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l’ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo (Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012)
Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria.
A tal fine essi devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:
a) dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;
b) dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento;
c) bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;
d) materiale informativo e/o manuali per l’applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.
La difesa integrata volontaria
La difesa integrata volontaria prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, definiti secondo le modalità previste dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e dai sistemi di certificazione regionali.
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