Legislazione

Novità per l'agricoltura. Si prospetta molto ricco il collegato alla legge di stabilità 2014

Molte le misure che vorrebbero incentivare gli investimenti, dal credito d'imposta al 40% per le piccole e medie imprese ai finanziamenti Psr per i contratti di rete nel settore agricolo. Molte le deleghe al Ministero delle politiche agricole per riassetti normativi e nuovi progetti. Sarà Nunzia De Girolamo a portarli avanti?

24 gennaio 2014 | R. T.

La situazione instabile al Ministero delle politiche agricole (Mipaaf), con Nunzia De Girolamo che dovrà affrontare il voto di sfiducia il 4 febbraio prossimo, ha portato a un rinvio di molte misure contenute in un pacchetto agricolo e agroalimentare collegato alla legge di stabilità 2014.
Troppe, infatti, le misure di deleghe al Mipaaf che rischia di trovarsi, a breve, senza una guida.

Peccato, anche perchè, alcune delle norme contenute nel pacchetto agricolo collegato alla legge di stabilità potrebbero essere d'utile stimolo al settore.

Tra queste certamente il credito d'imposta al 40% per le piccole e medie imprese del settore agricolo, “anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.” Il credito d'imposta “non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi”. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2016.

Inoltre sarebbe prevista la possibilità di accesso prioritario ai bandi del Piani di sviluppo rurale 2014-2020 per i contratti di rete nel settore agricolo.

Ai giovani agricoltori, invece, sarebbe garantita l'opportunità di accedere a finanziamenti a tasso zero per “le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.”

Ad aver bloccato l'esame di questi provvedimenti, però, le molte deleghe al Ministero delle politiche agricole in tema di riassetto degli enti collegati al Mipaaf, creazione di un marchio unico per tutelare il Made in Italy agroalimentare, riassetto della normativa con emanazione di decreti legislativi per settori omogenei.

Tra le altre misure previste dal collegato alla legge di stabilità piccole e grandi revisioni di attuali normative:
- i proprietari di terreni agricoli saranno obbligati a permettere il passaggio di gasdotti, concedendo la servitù gratuita, con il solo ristoro degli eventuali danni subiti e il ripristino dei luoghi allo stato originario
- meno duplicazioni dei controlli per le imprese con la creazione di un archivio informatico centralizzato, a disposizione di tutte le autorità contenente i verbali. “Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell’imprenditore.”
- fino a 25 metri cubi di stoccaggio di gasolio agricolo le imprese agrarie non saranno soggette agli adempimenti relativi alla prevenzione incendi
- il limite di 30 mg/kg per gli alchil esteri, come misura che fa scattare accertamenti automatici, non si applica “agli oli vergini legalmente prodotti o commercializzati in uno stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati firmatari dell’associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio – economico – europeo.”
- introdotto un limite per l'esercizio del diritto di prelazione agrario: “sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 31 della medesima legge (ndr legge 26 maggio 1965, n. 590), siano iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, da almeno due anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”

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