Legislazione

Mini Imu: una piccola batosta per l'agricoltura

Il tributo è dovuto, laddove il Comune ha alzato l'aliquota, sull'abitazione rurale e sui terreni agricoli, se condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti. Il Governo ha infatti cambiato la base delle esenzioni con il DL 133/2013

20 gennaio 2014 | R. T.

Per l'abitazione principale l'articolo 1, comma 5, del Dl 133/2013 prevede il versamento della mini Imu nel caso in cui il Comune abbia, per tutte le fattispecie escluse dal saldo, o confermato le aliquote 2012 o aumentato le aliquote nel 2013 in misura superiore all'aliquota base. In altri termini se l'aliquota vigente nel 2013 è più alta di quella base i contribuenti saranno tenuti a pagare il 40% dell'imposta che scaturisce dal differenziale di aliquota, tendendo anche conto delle eventuali variazioni sulle detrazioni.

Casa rurale assimilata ad abitazione principale

Il comma 3 bis dell'articolo 9 del decreto legge 557/1993, richiamato dall'articolo 13 del decreto legge 201/2011, stabilisce che per fruire anche dell'esenzione dalla seconda rata Imu il carattere di ruralità va riconosciuto alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola; la norma fornisce un elenco, non esaustivo, delle destinazioni degli immobili idonee a definire la ruralità dell'immobile.
Per quanto riguarda le abitazioni rurali la norma non prevede invece alcuna causa di esenzione e sotto questo profilo il dato normativo è differente dall'articolo 1 del decreto legge 102/2013 che aveva previsto l'esclusione dalla prima rata Imu 2013 per tutti i fabbricati rurali e non solo per quelli strumentali.

Fabbricati agricoli strumentali

I fabbricati rurali strumentali, invece, sono esenti dal pagamento della mini Imu. La qualifica di fabbricato rurale è oggettiva e deve essere riconosciuta dagli uffici del Territorio. Questi fabbricati saranno comunque esenti anche dall'Imu a partire dal 2014.

Terreni agricoli

A pagare la mini Imu sui terreni agricoli saranno proprio i titolari di quei terreni esentati dalla seconda rata Imu 2013. Come per la prima casa sarà dovuto il 40% della differenza tra l'aliquota comunale 2013 e quella base del 7,6 per mille. Ad esclusione dei terreni agricoli collinari e montani, la mini Imu sui terreni agricoli si pagherà insomma per tutti i terreni agricoli possseduti e condotti da Iap e coltivatori diretti.

Versamento e sanzioni

Il ministero dell'economia precisa che i codici tributo da utilizzare sono quelli già esistenti.

Per i versamenti minimi, inoltre, valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l'articolo 25 della legge 289/2002, che prevede l'importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del Comune.

Infine, il termine di versamento è stabilito al 24 gennaio 2014.

I tardivi o parziali versamenti rispetto a questa data sono soggetti all'applicazione delle sanzioni, secondo la disciplina ordinaria, non essendo applicabile alla scadenza della mini-Imu la disposizione recata dall'articolo 1, comma 728, della legge 147/2013 che si riferisce agli insufficienti versamenti connessi al pagamento del solo saldo 2013 e non può essere estesa ad adempimenti successivi, come quello del versamento della mini Imu.

 

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