Legislazione

Frantoi e cantine, ma solo fino a 1000 ettolitri, esonerati dall'autorizzazione all'emissione di gas serra

In un collegato alla legge finanziaria viene stabilito che l'attività di vinificazione e di molitura delle olive sono categorie di impianti ad emissioni scarsamente rilevanti. Il Ministero dell'ambiente ritiene dunque trascurabile l'impatto ambientale di tali attività ai fini della qualità dell'aria

08 novembre 2013 | R. T.

Buone notizie sul fronte normativo, sempre che la legge collegata a quella di stabilità 2014, e voluta dal Ministero dell'ambiente venga approvata dal parlamento.
Il discusso decreto legislativo 152/2006, sulla disciplina ambientale, comprende molte attività inquinanti: sul suolo, sulle acque e anche sull'aria.
Proprio in merito a quest'ultima casistica alcune attività agricole o artigianali affini al settore primario non erano ricomprese nell'allegato che specificava gli stabilimenti soggetti ad autorizzazione, dando inevitabilmente luogo a interpretazioni divergenti da regione a regione e da funzionario a funzionario.


Col disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2014, denominato “disposizioni in materia ambientale pre promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccesivo delle risorse naturali”  il governo ha trovato il modo di fare chiarezza.
All'articolo 9 di questo disegno di legge, infatti, si modifica l'elenco delle attività Alla parte I dell’allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
Scavando nella normativa si scopre che gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente categorie di impianti e attività ad emissioni scarsamente rilevanti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 sono esentati dall'obbligo di presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Tutte le attività ricomprese in questo elenco, dunque, sono esentate dall'autorizzazione e, nel novero di queste attività, vengono inserite:
b) dopo la lettera v- bis, sono inserite le seguenti:
“v-ter) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua inferiore a 1.000 ettolitri e, per la birra, inferiore a 10.000 ettolitri e, per i distillati, inferiore a 20 ettolitri. Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate che, indipendentemente dalla produzione annua, comprendono esclusivamente le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui; gli stoccaggi delle vinacce devono essere effettuati in contenitori o spazi dedicati e protetti dalle precipitazioni atmosferiche.
v-quater) frantoi di materiali vegetali
Quindi sia i frantoi oleari, sia le cantine con una produzione inferiore ai 1000 ettolitri sono esentati dal produrre la documentazione per l'autorizzazione all'emissione di gas serra.


Le cantine che superano la produzione indicata, però, vengono ricomprese nella parte II dell’allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.
Quindi, se il disegno di legge verrà approvato, “per gli stabilimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in esercizio ed esentati dall’autorizzazione alle emissioni di cui alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, per effetto della presente legge, sono sottoposti a tale obbligo autorizzativo, la domanda di autorizzazione alle emissioni o la domanda di autorizzazione unica ambientale, ai sensi della vigente normativa, deve essere presentata entro sei mesi da tale data, nel corso dei quali l’esercizio può essere continuato. In caso di domanda di autorizzazione alle emissioni si applicano, per il procedimento autorizzativo e l’esercizio successivo alla domanda, le disposizioni dell’articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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