Legislazione

La bruciatura di ramaglie, stoppie e residui vegetali agricoli? E' questione regionale

“Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi..." devono essere trattati come rifiuti, secondo l’art. 13 del D.Lgs. 205/2010, ma le regioni si ribellano ed emettono proprie normative che scavalcano quella nazionale

25 ottobre 2013 | R. T.

La questione della bruciatura delle stoppie, ramaglie e altro materiale vegetale agricole e forestale sta diventando sempre più un'incognita per gli agricoltori.

Ricordiamo che l’art. 13 del D.Lgs. 205/2010, modificando l’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.

Accendere falò in campagna per bruciare questi residui è quindi contro la legge poiché integrerebbe il reato, non solo amministrativo ma anche penale, di illecito smaltimento dei rifiuti.

Sono già accaduti casi di verbali molto importanti a carico di agricoltori, sanzionati ai sensi dell' art. 256 del D.Lgs 152/2006 che prevede: “la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi” come sono considerate stoppie e ramaglie.

Fin qui tutto chiaro ma poi vi sono aree del Paese in cui la regola nazionale viene aggirata dalle stesse istituzioni locali.

Come? Vediamo qualche esempio.

Da comunicazione di Confagricoltura Mantova del 4 ottobre 2013, scopriamo che “si ricorda che in Lombardia la combustione all’aperto di materiale di origine vegetale è vietata nel periodo che va dal 15 ottobre al 15 aprile, cioè nel periodo di maggiore criticità dal punto di vista dell’inquinamento dell’aria. Le Province e i Comuni sono responsabili dell’applicazione del divieto e possono comminare sanzioni da 100 a 600 euro.”

Come non bastasse la Regione Liguria è intervenuta, nel giugno di quest'anno, contro il divieto agli agricoltori di bruciare le ramaglie di ulivo e l’obbligo di considerali rifiuti agricoli speciali, soggetti a particolari procedure ambientali. La giunta Burlando ha approvato un provvedimento che modificando una legge regionale del 1999 in materia di foreste e assetto idrogeologico, stabilisce che i residui vegetali di potature di uliveti e altre coltivazioni (paglia, sfalci ecc)  non sono da considerare pericolosi rifiuti speciali e potranno essere oggetto di “abbruciamento controllato, nel rispetto  delle norme per la prevenzione degli incendi”.

Se poi ci spostiamo in Toscana scopriamo che nel Comune di Massa hanno persino istituito una procedura con tanto di diritti di segreteria: “Per richiedere l'autorizzazione a bruciare scarti di verde derivanti da attività agricole e di giardinaggio è necessario presentare una domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco su modulo predisposto oppure semplicemente indirizzando una richiesta al Sindaco indicando le proprie generalità, un recapito telefonico e l'ubicazione del terreno interessato alla bruciatura delle ramaglie. E' previsto il pagamento per i diritti di sopralluogo il cui importo ammonta ad euro 50,00 che può essere effettuato: mediante c/c postale n. 12077541 intestato a "Comune di Massa - Servizio Tesoreria" indicando come causale "Sopralluogo U.O. Verde"; presso l'Ufficio Economato del Comune (2° piano del palazzo comunale, aperto martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30) Di norma l'autorizzazione a bruciare ramaglie è sospesa durante il periodo dal 15 maggio al 15 ottobre (art. 15.2 Regolamento del patrimonio verde pubblico e privato)”

Di fronte a uno scenario tanto frammentato, che genera solo confusione e dubbi legali tra gli operatori, occorre fare un po' di chiarezza e una linea d'indirizzo ben definita tanto a livello nazionale quanto a livello locale.

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Emilio Conti

26 ottobre 2013 ore 13:12

Bruciare i rami di potatura in un oliveto, genera anche la produzione di IPA. Questi li ritroviamo nell'olio prodotto. Ci sono studi scientifici a riguardo. E' preferibile una norma che vieti, almeno nell'oliveto, la bruciatura di qualunque scarto. I resti della pota possono essere trinciati e lasciati sul terreno.