Legislazione

Il Tar Lazio salva l'articolo 62 ma solo per i prodotti di diretta derivazione agricola

Nella querelle giuridico-istituzionale tra i ministeri di agricoltura e sviluppo economico interviene una sentenza. Espressa dalla giurisprudenza la piena validità dell'articolo 62

07 settembre 2013 | R. T.

Ad alcune settimane dalla piena attuazione dell'articolo 62 del decreto legge 24/2012 che stabilisce tempi di pagamento certi per gli agricoltori, si scatenò una bagarre tra i Ministeri delle politiche agricole (Mipaaf) e dello sviluppo economico (Mise).

A distanza di pochi giorni l'uno dall'altro furono emanati pareri, dei rispettivi uffici legislativi, assolutamente contrastanti, con il Mise che dichiarata abrogato de facto l'articolo mentre il Mipaaf sosteneva l'esatto opposto.

Di fronte a simili incertezze persino a livello istituzionale cosa avrebbe dovuto pensare il povero operatore?

Per fortuna ci ha pensato la giurisprudenza, con una sentenza del Tar del Lazio (7195/2013), a mettere la parola fine, in attesa di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, sulla vicenda.

Con una sentenza depositata lo scorso 17 luglio, il Tar del Lazio ha di fatto confermato la piena attuabilità dell’articolo 62. Il Tribunale amministrativo regionale, rispondendo a un ricorso presentato per l’annullamento dell’art. 2 del decreto attuativo dell’articolo 62, ha sostanzialmente proposto un’interpretazione della norma analoga a quella dell’Ufficio legislativo del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Viene così ribadito, che l’articolo 62 è da considerarsi legge speciale, per la quale non si applica il principio secondo cui una legge successiva abroga quella precedente. Inoltre, la sentenza ribadisce che la normativa non entra in contrasto con la normativa comunitaria.

Il trubunale ritiene che la piena vigenza ed efficacia di tutte le disposizioni dell’art. 62 sia stata implicitamente confermata dall’entrata in vigore, in data successiva all’introduzione del D.Lgs. 192/2012 di recepimento della Direttiva 2011//UE, della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, attraverso il quale il legislatore è intervenuto con alcune modifiche (inerenti per lo più, l’ambito di applicazione), escludendo qualsivoglia effetto abrogativo della normativa di settore.

Dall’applicazione dell’Art.62 sono però, se3condo il Tar, esclusi i prodotti alimentari che non sono di produzione agricola. La sentenza sottolinea la distonia lessicale tra l’epigrafe della norma (che si riferisce ai prodotti agroalimentari) ed il contenuto della medesima (“prodotti alimentari”), e confermando la prevalenza della prima conclude che l’attuazione del dispositivo deve intendersi riferita alla cessione dei prodotti agroalimentari (escludendo gli integratori).

Più nessuna scusa, quindi, gli operatori adesso sanno che se pagano oltre 30/60 giorni dal ricevimento della fattura sono fuorilegge, idem se non fanno un contratto scritto.

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