Legislazione
L'olio extra vergine d'oliva è un liquido infiammabile, combustibile o lubrificante?
L'interpretazione data dai Vigili del Fuoco al Dpr 151/2011 è perentoria: anche i depositi di olio d'oliva sono soggetti alla prevenzione incendi se superano un metro cubo di stoccaggio
22 giugno 2013 | R. T.
L'olio extra vergine d'oliva è un liquido combustibile, infiammabile, lubrificante?
In base alla risposta che diamo a questa domanda, quasi fosse un trabocchetto, scatta o meno l'applicazione del Dpr 151/2011: “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
Nelle FAQ (Frequently Asked Questions), ovvero risposte alle domande più frequenti, sul sito dei Vigili del Fuoco, la risposta è perentoria.
La riportiamo, di seguito, integralmente, fornendo anche il relativo link per la consultazione diretta sulla relativa pagina del sito dei Vigili del Fuoco.
Un frantoio oleario, per la molitura di olive e produzione olio e che detiene olio extravergine d'oliva superiore a 25 mc, è soggetto al d.P.R. 151/2011?
Risposta:
Il deposito di olio in un frantoio può essere ricompreso al punto 12 dell'allegato al d.P.R. 151/2011 in funzione della quantità depositata.
Ma quali materiali vengono considerati al punto 12 dell'allegato al Dpr 151/2011? “Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3”
L'olio extra vergine d'oliva non è liquido diatermico (un olio in grado di mantenersi allo stato liquido a pressione atmosferica a temperature superiori ai 100°C).
Risulta quindi evidente, in base al dispositivo citato, come i Vigili del Fuoco considerino l'olio extra vergine d'oliva o un combustibile o un liquido infiammabile o un olio lubrificante.
Tale interpretazione ha però lasciato perplessa l'Aifo (Associazione italiana frantoiani oleari) che ha mandato un quesito al Ministero della pubblica amministrazione.
Nel quesito, a cui ci risulta non sia ancora stata data formale risposta, si contesta, innanzitutto, la possibilità che l'olio extra vergine d'oliva sia un liquido combustibile, essendo invece un alimento. Stesso ragionamento vale per l'olio lubrificante. Sulla base di circostanziato parere tecnico, l'Aifo confuta anche l'ipotesi che si tratti di liquido infiammabile riportando dati precisi: le temperature di infiammabilità e di autoaccensione dell'olio d'oliva sono rispettivamente a 243 e 340 gradi: "... gli oli vegetali hanno un alto grado di insaturazione e, pertanto, vengono spesso sottoposti a un'ossidazione esotermica e conseguentemente al fenomeno del "riscaldamento spontaneo" che si caratterizza a mezzo dell'indice di iodio che rappresenta il numero di grammi di iodio assorbito da 100 grammi di olio. Nel caso si determinano condizioni favorevoli a una rapida ossidazione si potranno raggiungere localmente temperature prossime a quelle di infiammabilità o addirittura a quelle di autoaccensione... La tendenza alla rapida ossidazione, in effetti, è trascurabile per l'olio d'oliva (indice di iodio 84), risulta modesta per l'olio di arachidi (indice di iodio 94), moderata per l'olio di mais (indice di iodio 120) ed elevata per l'olio di lino (indice di iodio 187)."
In attesa di parere del Ministero competente, ci chiediamo, dunque, su quali basi tecnico-scientifiche i Vigili del Fuoco abbiano inserito l'olio extra vergine d'oliva o tra i liquidi combustibili o tra i liquidi infiammabili.
Forse, però, non si tratta di un presupposto tecnico-scientifico, ma più burocratico amministrativo, con riferimento a una normativa del 1934.
Si tratta del DM 31/7/1934 che suddivide i liquidi in base al punto di infiammabilità, e cioè alla temperatura minima alla quale emettono vapori pericolosi.
Tabella 3.6
Categoria A liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore a 21°C (Benzine, petroli greggi, etere)
Categoria B liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 21°C e 65°C (Alcool etilico,alcol metilico, cherosene, acqua ragia)
Categoria C
C1 liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 65°C e 125°C (Gasolio per riscaldamento, oli minerali combustibili)
C2 liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 125°C (Oli lubrificanti)
Sulla base di tale suddivisione amministrativa si deve quindi ritenere che l'olio extra vergine d'oliva, per i Vigili del Fuoco, sia un olio lubrificante.
Restiamo in fiduciosa attesa di spiegazione e delucidazioni sulla categoria di appartenenza dell'olio extra vergine d'oliva (combustibile, infiammabile o lubrificante) e sui presupposti legislativi e/o tecnico scientifici a supporto di tale interpretazione.
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Federico Dormio
25 settembre 2015 ore 20:33Salve, in riferimento a quanto sopra non definirei "perentoria" la risposta dei vigili del fuoco ma bensì quanto meno superficiale. In una legge che prevede una tabella di classificazione una cosa E' ricompresa nella definizione o NON E' ricompresa nella definizione. cosa vuol dire "può essere ricompresa", in quali circostanze? in base a quali parametri od opinioni. Dire che una scelta puoò essere quella giusta non vuol dire che lo sia. Può esprime una possibilità, non una certezza. Detto ciò definire l'olio extravergine di oliva un liquido infiammabile e/o combustibile è assolutamente contrario alle definizioni tecniche e scentifiche. Non stiamo parlando di Lampante!!!