Legislazione

Autorizzazione unica ambientale. Una vera semplificazione per le piccole e medie imprese

Autorizzazione unica ambientale. Una vera semplificazione per le piccole e medie imprese

Una sola pratica, da inviare al Suap. L'Aua sostituirà, dal 13 giugno prossimo, diversi atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale. Interessante anche aziende agricole e frantoi

08 giugno 2013 | R. T.

Non più mille pratiche ambientali interessando diversi enti, aspettando ansiosamente i riscontri, ma un unico modulo, inoltrata attraverso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) ed entro 30 giorni si potrà operare.

E' quanto stabilisce, solo per le piccole e medie imprese (meno di 250 occupati, con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) il Dpr 13 marzo 2013, n.59 recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 42 L del 29 maggio 2013) e che entrerà in vigore dal 13 giugno 2013.

Scopo del provvedimento è l’introduzione e la disciplina della Autorizzazione unica ambientale: un provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce diversi atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale come autorizzazione agli scarichi;   comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;   autorizzazione alle emissioni in atmosfera; comunicazione o nulla osta paesaggistico;   autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura; comunicazioni in materia di rifiuti.

L'autorizzazione unica ambientale, che ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio, deve contenere tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti e sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente, tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione va presentata allo sportello uniche per le attività produttive (Suap) che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale e ne verifica la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente ed in modalità telematica al Suap, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Le verifiche si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.

Ogni quattro anni, ma anche più frequentemente a seconda di quanto previsto dalle prescrizioni rilasciate, l'azienda, sempre tramite il Suap, dovrà notificare le attività di autocontrollo svolte e i relativi risultati. A seguito di questi dati le autorità potranno modificare prescrizioni e obblighi contenuti nella precedente autorizzazione.

Le disposizioni del regolamento, invece, non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) quando la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale.

Gli imprenditori che debbano effettuare adempimenti per i quali è richiesta soltanto una comunicazione di inizio attività (come, ad esempio, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) possono scegliere di non avvalersi delle procedure di autorizzazione unica che in questi casi, anche in considerazione dei costi istruttori conseguenti, rappresenterebbero una complicazione, piuttosto che una semplificazione.

Il Dpr rinvia ad un decreto interministeriale l’adozione di un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale, chiarendo che sino all'adozione del decreto le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale possano comunque presentate nel rispetto della procedura descritta.

 

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