Legislazione

Meno burocrazia sui lavoratori stagionali e occasionali agricoli

Vengono semplificati, alla vigilia delle raccolte estive, alcuni adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria e di informazione e formazione

20 aprile 2013 | R. T.

Dopo un'attesa estenuante, durata quasi due anni, è stato infine concertato ed emesso il decreto interministeriale (lavoro, salute e politiche agricole) sulle semplificazioni burocratiche amministrative per il lavoro stagionale in agricoltura.

Il testo fa esplicito riferimento all'accordo stipulato tra rappresentanze dei sindacati agricoli, datoriali e dei lavoratori, il 16 settembre 2011.

Il decreto è immediatamente operativo ed è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro.

Le semplificazioni riguardano i lavoratori stagionali agricoli che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, nonché dei lavoratori occasionali che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

Nello specifico, per i lavoratori in questione, la visita medica preventiva deve essere effettuata, a scelta del datore di lavoro e senza aggravi di costi per gli stessi, dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL, ogni due anni. Essa consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. L'esito della visita medica deve risultare da apposita certificazione, la cui copia deve essere acquisita dal datore di lavoro.

Gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria possono, altresì, essere adempiuti dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero con i medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici.

Al lavoratore interessato devono essere consegnati appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, contenenti indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nella documentazione.

 

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