Legislazione

Voucher agricoli con paletti sempre più rigidi e rischi sempre più grandi

Voucher agricoli con paletti sempre più rigidi e rischi sempre più grandi

Una circolare del Ministero del lavoro restringe la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nel settore primario. Uno sgarro e le sanzioni sono salate

26 gennaio 2013 | R. T.

Le aziende agricole hanno la possibilità di utilizzare i voucher, richiedibili all'Inps, per usufruire di lavoro accessorio, ovvero di attività lavorativa stagionale (potature, raccolte...).

Un'azienda non può richiedere, ed utilizzare, voucher per più di 5000 euro all'anno.

Il nuovo articolo 70 del Dlgs 276/2003 prevede un ulteriore limite: ”alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università”

Tale disposizione però non si applica per i produttori agricoli con un volume d'affari non superiori ai 7000 euro/anno. In questo caso l'unico limite è che tali attività non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

La circolare del Ministero del lavoro 4/2013 fornisce alcuni ulteriori chiarimenti.

Non si applica il limite dei 2000 euro/pro capite/anno. “Proprio in ragione della specialità del settore agricolo, si ritiene altresì che non trovi applicazione l'ulteriore limite di euro 2000 previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti.”

Il buono da 10 euro è orario. “In relazione alle caratteristiche dei voucher occorre segnalare gli interventi sull'articolo 72 del Dlgs 276/2003, volti a consentire una verifica certa in ordine al corretto utilizzo dell'istituto. Al primo comma dell'articolo si stabilisce infatti che i carnet dei buoni di lavoro accessorio sono “orari, numerati progressivamente e datati”. “La novella legislativa cambia anzitutto il crriterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio che, da una negoziazione in relazione al valore di mercato della prestazione, passa ad un ancoraggio di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa, così da evitare che un solo voucher, attualmente del valore di euro 10, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore.”

Durata del voucher di massimo 30 giorni. “Considerata la natura preventiva della comunicazione sull'utilizzo del lavoro accessorio, al fine di consentire la massima flessibilità sia del voucher telematico, sia di quello cartaceo, il riferimento alla data non può che implicare che la stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto.”

Un utilizzo dei voucher agricoli in maniera non conforme alle disposizioni normative e alla circolare del Ministero del lavoro, comporta, per il datore di lavoro, non solo sanzioni amministrative ed eventualmente penali ma anche “al superamento dei limiti quantitativi” la trasformazione del rapporto di lavoro in subordinato a tempo indeterminato. “Analoghe conseguenze sanzionatorie non potranno non aversi anche nell'ipotesi di un utilizzo dei voucher in un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal suo acquisto). In assenza del titolo legittimante la prestazione di lavoro accessorio, come peraltro già chiarito con circolare 38/2010, la prestazione stessa sarà inoltre da ritenersi quale prestazione di fatto, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi in nero.”

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