Legislazione
REQUISITI DI SICUREZZA DEI TRATTORI AGRICOLI RISPETTO AL RISCHIO DI RIBALTAMENTO
In una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali le disposizioni per il recepimento della norma 74/150/CEE. La citata direttiva trova applicazione solo per le trattrici a ruote, escludendo i trattori a cingoli. Per il governo italiano i fabbricanti devono invece dotare tutti i veicoli dei sistemi di sicurezza e i datori di lavoro devono adeguare il parco macchine esistente
14 maggio 2005 | R. T.
Il   verificarsi   con  frequenza  preoccupante  di  incidenti  che coinvolgono  con  conseguenze  mortali  o  gravissime  gli  operatori addetti   alla   conduzione   dei  trattori  agricoli,  ripropone  la
necessità di riconsiderare il livello di protezione offerto da dette attrezzature rispetto al rischio di ribaltamento, principale causa di infortuni  dovuti  all'uso  di  tale  mezzo, per valutare se esso sia
confrontabile  con  quello  che  l'applicazione  delle  più  recenti acquisizioni dello stato dell'arte può consentire di conseguire.
In  effetti,  detto  rischio, seppure ineliminabile, trattandosi di macchine  semoventi, può significativamente essere ridotto quanto ad entità delle conseguenze del suo verificarsi.
Il sistema attualmente più efficace per ridurre le conseguenze del ribaltamento di queste macchine è costituito dall'abbinamento di una struttura  a  telaio  (ROPS) - per garantire attorno all'operatore un
adatto  volume  di sicurezza con un sistema di ritenzione (cintura di sicurezza)  -  per  trattenerlo all'interno di tale volume ed evitare che rimanga schiacciato tra parti della macchina e il suolo.
A  fronte  di  quanto  appena  rilevato  si deve constatare che non sempre  i  trattori  vengono  posti  sul mercato dotati di entrambi i dispositivi  descritti:  in  generale  risultano dotati del telaio di protezione  ma non altrettanto di cintura di sicurezza la cui assenza vanifica in pratica la funzione di protezione svolta dal telaio.
Riguardo  a  questa problematica, le principali obiezioni poste dai fabbricanti di trattori all'applicazione della cintura sono che: non esiste una specifica disposizione che la preveda; a  queste  macchine  non  risulterebbero applicabili prescrizioni costruttive  di  sicurezza  diverse da quelle espressamente stabilite nelle  disposizioni  di  recepimento  del  complesso costituito dalla
direttiva 74/150/CEE, e sue successive modifiche ed integrazioni.
Orbene,    il    carattere    strettamente    normativo    e    non tecnico-applicativo   di   dette   obiezioni   a   parere  del Governo  non   può   farle   considerare   rilevanti   nè condivisibili.
Di  conseguenza,  alla  luce del disposto dell'art. 6.2 del decreto legislativo  n.  626/1994, che vieta la fabbricazione e la vendita di attrezzature  di  lavoro  non  rispondenti  ai requisiti di sicurezza
previsti  nelle  disposizioni  legislative  o  regolamentari vigenti, preso  atto  di  quanto  correntemente  risulta  già disponibile sul mercato  e considerate le soluzioni tecnicamente attuabili allo stato dell'arte, si ritiene che i fabbricanti possano, e debbano, costruire e  commercializzare trattori (a cingoli e a ruote) dotati dei sistemi di  protezione  del posto di guida di che trattasi, vale a dire telai ROPS  abbinati  a  sedili muniti di cinture di sicurezza, intese come sistema  per  trattenere  il  lavoratore  all'interno  del  volume di sicurezza garantito dal telaio.
Per  quel  che riguarda, specificamente, il parco dei trattori già in  servizio,  è  parere  del Ministero del Lavoro che i datori di lavoro esercenti  dette  attrezzature, in forza degli obblighi derivanti dal
combinato disposto art. 4.5, lettera b), seconda frase, e art. 35.1 e 35.2  del decreto legislativo n. 626/1994, debbano adeguarle mediante adatti  apprestamenti  strutturali  da reperire presso il fabbricante stesso o suo rivenditore. Atteso  che  l'individuazione  delle  misure  di  adeguamento per i trattori già  in  servizio  e  di  costruzione  non  recente  può comportare  delle  difficoltà anche  notevoli,  è stato costituito presso l'Ispesl un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare
una linea guida per agevolare i datori di lavoro in questo compito.
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
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