Legislazione
A TUTELA DELL’AGROBIODIVERSITÀ: UN COMITATO E REGOLE PRECISE. L’AUTORITÀ NAZIONALE SARÀ IL MINISTERO DELL’AMBIENTE
Con un decreto del Mipaf pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo pochi giorni fa, si fissano le prescrizioni  per la valutazione del rischio per i  sistemi  agrari  e  la  filiera agroalimentare, relativamente alle attività di  rilascio deliberato nell'ambiente di ogm per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato
09 aprile 2005 | R. T.
Il Ministero delle Politiche agricole e forestali, con decreto del 19 gennaio 2005 ha emanato una serie di âprescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercatoâ. (GU n. 72 del 29-3-2005)
I contenuti
Chiunque intenda effettuare una emissione  deliberata di OGM nell'ambiente per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato è tenuto a:
a) effettuare  l'emissione  deliberata nei siti individuati dalle singole regioni e province autonome;
b)   effettuare   un'analisi   e   valutazione  del  rischio  che l'emissione  comporta nello specifico sistema agroecologico regionale secondo quanto previsto nell'allegato del presente decreto;
c) effettuare   l'emissione   deliberata   in   conformità alle indicazioni   contenute  nei  protocolli  tecnici  operativi  
Le regioni e le province autonome dovranno provvedere a:
a) designare  entro  90  giorni  dalla pubblicazione del presente decreto l'Autorità regionale o provinciale competente;
b) individuare,  entro  6  mesi dalla designazione dell'Autorità regionale  o provinciale competente, previo accordo con i proprietari e  gestori, i siti del proprio territorio  utilizzabili  per  la sperimentazione  indicando, se del caso,  restrizioni  motivate  per  specifici  organismi  e/o  siti di
rilascio;
c) stabilire  tariffe  che il notificante è tenuto a versare per l'utilizzo dei siti di proprietà o gestiti direttamente;
d) trasmettere  all'Autorità nazionale competente i risultati ed ogni  ulteriore informazione derivante dai controlli effettuati anche su propria iniziativa.
Nelle more dell'individuazione dei siti da parte delle regioni e province autonome, l'Autorità nazionale competente, sulla base della valutazione  tecnica  espressa dalla Commissione interministeriale di valutazione (CIV)  e  sulla  base  del  parere  obbligatorio  espresso dall'Autorità  regionale   o   provinciale   competente,  valuterà l'idoneità del sito proposto dal notificante.
L'autorizzazione  ad  effettuare  la  sperimentazione  in  siti diversi  da  quelli indicati potrà essere  rilasciata  dall'Autorità nazionale competente sulla base di una  richiesta motivata presentata dal notificante, della valutazione tecnica  espressa  dalla  CIV  nella  quale è  riportato  il parere obbligatorio  dell'Autorità regionale e provinciale competente della regione  interessata  e purchè sia garantita nel corso degli anni la tracciabilità delle diverse pratiche colturali predisposte.
Nel caso in cui le finalità della sperimentazione richiedano la modifica  di  una  o più delle prescrizioni contenute nei protocolli tecnici,  il  notificante  dovrà sottoporre  una richiesta motivata
all'Autorità  nazionale  competente che potrà rilasciare apposita autorizzazione  sulla  base  della valutazione tecnica espressa dalla CIV.
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