Legislazione
A TUTELA DELL’AGROBIODIVERSITÀ: UN COMITATO E REGOLE PRECISE. L’AUTORITÀ NAZIONALE SARÀ IL MINISTERO DELL’AMBIENTE
Con un decreto del Mipaf pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo pochi giorni fa, si fissano le prescrizioni per la valutazione del rischio per i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di ogm per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato
09 aprile 2005 | R. T.
Il Ministero delle Politiche agricole e forestali, con decreto del 19 gennaio 2005 ha emanato una serie di âprescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità , i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercatoâ. (GU n. 72 del 29-3-2005)
I contenuti
Chiunque intenda effettuare una emissione deliberata di OGM nell'ambiente per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato è tenuto a:
a) effettuare l'emissione deliberata nei siti individuati dalle singole regioni e province autonome;
b) effettuare un'analisi e valutazione del rischio che l'emissione comporta nello specifico sistema agroecologico regionale secondo quanto previsto nell'allegato del presente decreto;
c) effettuare l'emissione deliberata in conformità alle indicazioni contenute nei protocolli tecnici operativi
Le regioni e le province autonome dovranno provvedere a:
a) designare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto l'Autorità regionale o provinciale competente;
b) individuare, entro 6 mesi dalla designazione dell'Autorità regionale o provinciale competente, previo accordo con i proprietari e gestori, i siti del proprio territorio utilizzabili per la sperimentazione indicando, se del caso, restrizioni motivate per specifici organismi e/o siti di
rilascio;
c) stabilire tariffe che il notificante è tenuto a versare per l'utilizzo dei siti di proprietà o gestiti direttamente;
d) trasmettere all'Autorità nazionale competente i risultati ed ogni ulteriore informazione derivante dai controlli effettuati anche su propria iniziativa.
Nelle more dell'individuazione dei siti da parte delle regioni e province autonome, l'Autorità nazionale competente, sulla base della valutazione tecnica espressa dalla Commissione interministeriale di valutazione (CIV) e sulla base del parere obbligatorio espresso dall'Autorità regionale o provinciale competente, valuterà l'idoneità del sito proposto dal notificante.
L'autorizzazione ad effettuare la sperimentazione in siti diversi da quelli indicati potrà essere rilasciata dall'Autorità nazionale competente sulla base di una richiesta motivata presentata dal notificante, della valutazione tecnica espressa dalla CIV nella quale è riportato il parere obbligatorio dell'Autorità regionale e provinciale competente della regione interessata e purchè sia garantita nel corso degli anni la tracciabilità delle diverse pratiche colturali predisposte.
Nel caso in cui le finalità della sperimentazione richiedano la modifica di una o più delle prescrizioni contenute nei protocolli tecnici, il notificante dovrà sottoporre una richiesta motivata
all'Autorità nazionale competente che potrà rilasciare apposita autorizzazione sulla base della valutazione tecnica espressa dalla CIV.
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