Legislazione
In vigore dal 24 ottobre il termine di pagamento certo per gli agricoltori
Pratiche commerciali scorrette? Ecco come difendersi dallo strapotere della GDO. Ora è all'esame del Consiglio di Stato il decreto sulle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari
21 luglio 2012 | R. T.
Quanto disposto all’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 rischiava di rimanere un libro dei sogni senza un decreto attuativo e applicativo che è arrivato a distanza di quattro mesi dalla norma, quasi un record per l'Italia.
Il provvedimento prevede paletti e regole nelle relazioni commerciali tra cliente e fornitore di derrate agricole e alimentari. In particolare la legge è stata interpretata come un limitie allo strapotere della GDO nei confronti degli agricoltori, costretti a sottostare a regole non scritte e a pagamenti con tempi incerti, specie in questi tempi di crisi.
Dal 24 ottobre, data in cui il provvedimento entrerà effettivamente in vigore, sempre che passi il vaglio del Consiglio di Stato, cambieranno le condizioni. La GDO avrà sempre un elevatissimo potere negoziale sugli agricoltori ma questi potrebbero avere qualche strumento di tutela in più per difendersi da prassi scorrette.
Il testo completo del decreto è visionabile qui. Di seguito ne forniamo una sintensi e gli elementi essenziali.
Art. 3 Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari
I contratti di cui all’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 devono essere stipulati in forma scritta e indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Ai fini dell’applicazione del comma 1, per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione.
I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tranne che nelle fattispecie di cui al comma 3, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.
Art. 4 Pratiche commerciali sleali
Le disposizioni di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:
a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
b) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.
Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.
Art. 5 Termini di pagamento e fatturazione
I termini di pagamento (ndr per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni) di cui al terzo comma dell’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale.
Art.8 Entrata in vigore
Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.
I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012.
“Con l’articolo 62 abbiamo introdotto norme di trasparenza all’interno della filiera agroalimentare con contratti scritti e tempi di pagamento certi per le merci, in modo da sostenere la crescita del comparto eliminando alcune storture del sistema che si traducevano in un peso e un costo per troppi agricoltori e imprenditori. Con questo decreto abbiamo provveduto a definire i criteri di attuazione per dare certezza applicativa alla norma. Una regolamentazione che è stata frutto del proficuo dialogo con tutti gli attori della filiera, con i quali abbiamo condiviso un percorso, prendendo in esame le proposte e le esigenze emerse nei numerosi incontri tra tutte le parti in causa”. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania ha così commentato la predisposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del decreto interministeriale applicativo dell’art. 62 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, che regola la cessione dei prodotti agricoli e alimentari. Il testo è stato ora trasmesso al Consiglio di Stato.
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