Legislazione
Imu agricola. Chi paga? Quanto paga? Come pagare?
Finalmente un po' di chiarezza sull'imposta sugli immobili. Due circolari ministeriali, 18 e 24 maggio, dipanano gli ultimi dubbi. Resta solo la possibilità di uno slittamento per il versamento della prima rata
26 maggio 2012 | Graziano Alderighi
E' il momento di fare i conti con l'Imu, ovvero l'imposta municipale unica introdotta in via sperimentale già da quest'anno da parte del governo Monti.
Molti i dubbi e le perplessità circa l'applicazione dell'Imu nel settore agricolo che vedrà ridurre l'entità delle agevolazioni.
Chi paga?
Sono soggetti passivi d'imposta, ovvero tenuti a pagare:
- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
- il concessionario nel caso di concessione di beni demaniali
- il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto
L'art.13, comma 2 del DL 201/2011 prevede che l'Imu sia dunque pagata dal possessore di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze. In questa accezione devono essere ricondotti anche i terreni incolti.
Quanto paga?
I terreni agricoli
L'aliquota impositiva dell'Imu per i terreni agricoli è lo 0,76%, da applicare al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
Sono esenti solo i terreni agricoli situati in collina depressa o in comuni montani riportati, fino all’emanazione dell’apposito DM previsto dall’art. 4 comma 5-bis del D.l. 16/2012, nell’elenco di cui alla C.M. n. 9 del 14.06.1993.
Se i terreni sono posseduti e coltivati da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, si applicano le seguenti agevolazioni:
- moltiplicatore ridotto pari a 110, anziché 135;
- i terreni compresi in aree edificabili sono considerati agricoli se persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio delle attività agricole
- soggetti all’Imu limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni (art. 4 comma 5 lett. e) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012):
del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 6.000 euro e fino a 15.500 euro;
del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.
L'abitazione principale
L'abitazione principale dell'azienda agricola viene considerata a tutti gli effetti prima casa. L'aliquota impositiva sarà quindi dello 0,4% da applicare alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160.
E' prevista una detrazione forfettaria di 200 euro, più 50 euro per ogni figlio inferiore ai 26 anni residente nell'abitazione, fino a una detrazione massima di 600 euro.
I fabbricati rurali
I fabbricati siti in campagna si debbono distinguere in due categorie: quelli strumentali all'attività agricola di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993 e quelli non afferenti al settore primario.
Sono fabbricati agricoli strumentali, generalmente classificati come D10 in catasto:
- edifici atti a proteggere le piante (serre);
- edifici atti alla conservazione di prodotti agricoli;
- depositi agricoli e edifici per le macchine agricole;
- edifici all’allevamento e al ricovero degli animali;
- edifici dedicati per l’agriturismo;
- abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- edifici atti alle persone addette all’attività di alpeggio in zona montagna;
- ufficio atto dell’azienda agricola;
- edifici dedicati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
- commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi;
- edifici atti all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.
I fabbricati non strumentali all'attività agricola sconteranno un'aliquota impositiva dello 0,76%, da applicare alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 per fabbricati catastalmente definiti C2, C6 e C7: moltiplicata per 140 per i B e C3, C4, C5; moltiplicata per 80 per A10 e D5, moltiplicata per 60 nei D; moltiplicata per 55 nei C1.
I fabbricati strumentali avranno un'aliquota dello 0,2% da applicare alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 60. I fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente secondo elenco Istat sono esenti.
I fabbricati rurali non censiti all'urbano
Sulla base di quanto stabilito al punto 10.5 della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012, si rinnova l'obbligo dell'accatastamento all'urbano, secondo le modalità del DM 701/1994 per i fabbricati rurali censiti al catasto terreni entro il 30 novembre 2012.
Tali fabbricati dovranno versare l'Imu, una volta accatastati, ovvero entro il 17 dicembre 2012.
E' infatti inoperante, secondo l'interpretazione data dalla circolare, la disposizione secondo cui il pagamento andrebbe calcolato in base alle rendite catastali di fabbricati similari già censiti.
Come pagare?
Il pagamento andrà sempre effettuato mediante modello F24.
Abitazione principale e relative pertinenze
Si pagherà in due o tre rate.
Se il due rate saranno il 18 giugno e il 17 dicembre.
Il 18 giugno in misura pari al 50% dell'imposta, applicando le aliquote base e le detrazioni previste
Il 17 dicembre sarà effettuato il conguaglio sulla base dell'effettiva aliquota, come da deliberazione comunale.
Se in tre rate queste saranno 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre.
Il 18 giugno in misura pari al 33% dell'imposta, applicando le aliquote base e le detrazioni previste
Il 17 settembre in misura pari al 33% dell'imposta, applicando le aliquote base e le detrazioni previste
Il 17 dicembre sarà effettuato il conguaglio sulla base dell'effettiva aliquota, come da deliberazione comunale.
Fabbricati diversi e terreni
Si pagherà in due rate, il 18 giugno e il 17 dicembre.
Il 18 giugno in misura pari al 50% dell'imposta, applicando le aliquote base e le detrazioni previste
Il 17 dicembre sarà effettuato il conguaglio sulla base dell'effettiva aliquota, come da deliberazione comunale.
Fabbricati strumentali
Si pagherà in due rate, il 18 giugno e il 17 dicembre.
Il 18 giugno in misura pari al 30% dell'imposta, applicando l'aliquota base
Il 17 dicembre sarà effettuato il conguaglio sulla base dell'effettiva aliquota, come da deliberazione comunale.
Viste alcune difficoltà interpretative ed operative si sta affacciando l'ipotesi che la prima rata possa slittare ai primi di luglio.
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