Legislazione

Colpo di grazia all'agricoltura: Imu anche sui fabbricati rurali

Non ci sono eccezioni, tutto il settore è interessato. Sostanziale incremento della base imponibile per i terreni agricoli e tassa anche sugli edifici rurali, fino ad ora esentati dall'Ici. Secondo Confagricoltura un aumento tributario dal 100% al 400%

10 dicembre 2011 | Alberto Grimelli

La botta per il settore agricolo sta nelle pieghe del provvedimento, in particolare all'articolo 13, laddove si parla di Imu.

Infatti, a sorpresa, il governo Monti ha deciso di intervenire con la scure anche sul settore agricolo, in particolare per quanto riguarda la tassazione sui beni immobili delle aziende agricole.

L'Imu, la nuova imposta municipale propria, colpirà direttamente gli agricoltori e il prezzo da pagare sarà salato.

Il governo Monti ha così volutamente ignorato due consolidati principi, l'uno tributario e l'altro economico. Varie sentenze hanno sancito che gli edifici, in quanto strumentali all'attività fondiaria, sono già tassati allorquando vengono pagate le imposte (Irpef e Ici) sui terreni. L'introduzione dell'Imu sui fabbricati rurali rappresenta quindi una doppia tassazione. L'agricoltura è poi un settore notoriamente ad alta patrimonializzazione ma a bassa redditività, ovvero serve un alto capitale in immobili per produrre un piccolo reddito. E' quindi chiaro che spostare l'imposizione dal reddito al patrimonio, così come nei progetti del governo Monti, rappresenta un grave danno per l'agricoltura senza sostanziali correttivi all'intero sistema fiscale e contributivo del comparto.

Cosa ci aspetta si può desumere dal decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 (anche chiamato Salva Italia), già in vigore, ma che deve essere approvato dal Parlamento.

 

L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.


Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.

 

L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

 

L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

 

Una sintesi

Sui terreni agricoli l'imposizione sale sensibilmente perchè il moltiplicatore passa dall'attuale 75 a 120 e perchè l'aliquota è fissata al 0,76% contro il precedente 0,4%.

In termini pratici, secondo calcoli Confagricoltura, un'azienda con 50 ettari di seminativi che prima pagava 2200 euro all'anno oggi si troverebbe a pagare, solo su questi terreni, 4400 euro. Un raddoppio dell'imposizione.

Oltre a questo va calcolata l'Imu sui fabbricati rurali.

Per quanto riguarda l'abitazione non ci sono agevolazioni particolari, anche se trattasi di rurale. L'aliquota, nel caso di prima casa, è dello 0,4% e il coefficiente di moltiplicazione è 160.

Per gli edifici strumentali (capannoni, alloggi agrituristici, locali di degustazione, trasformazione ecc) l'aliquota è fissata allo 0,2% e il coefficiente moltiplicatore, per la categoria D10, a 60. Nel caso di stalle censite come C6, tuttavia, in assenza di ulteriori elementi di chiarezza, il coefficiente moltiplicatore sarebbe 160.

Sempre secondo i calcoli di Confagricoltura, unica associazione di categoria ad aper aperto una vertenza sull'Imu per gli agricoltori, la stessa azienda agricola di 50 ettari con 4 fabbricati rurali, di cui uno come abitazione, si troverebbe a pagare 4200 euro all'anno.

Il risultato finale? Prima l'azienda agricola utilizzata a titolo esemplificativo pagava un'Ici pari a 2200 euro, oggi si troverebbe a pagare 8600 euro, ovvero il 300% dell'attuale carico fiscale.

“Gravissime le conseguenze del decreto “salva Italia” per gli aumenti di imposte a carico degli agricoltori. L’incremento della base imponibile ai fini Imu, assieme alle nuove tasse sui fabbricati rurali, comporta incrementi di tassazione dal 100 per cento sino a valori assurdi del 400 per cento”. L’allarme è stato lanciato da Giunta e Comitato Direttivo di Confagricoltura.