Legislazione

Presto regole severe per le acque

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

16 luglio 2011 | T N

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, nell’ottica di una tutela più rigorosa sia della concorrenza, che della salute dei consumatori. Il decreto distingue le acque minerali naturali dalle acque di sorgente.

Acque minerali naturali devono essere considerate le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari ed, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute . Si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la conservazione della purezza originaria, per il tenore in minerali, oligoelementi; tali caratteristiche devono essere valutate sul piano geologico , organolettico, fisico-chimico, microbiologico. I criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali vengono determinati con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, secondo le prescrizioni tecniche indicate nella direttiva 2009/54/CE .

Sono denominate "acqua di sorgente" le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate, le cui caratteristiche sono valutate sulla base di criteri geologici, organolettici, fisici, chimici, microbiologici.

La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale o di sorgente deve essere inviata al Ministero della salute e deve essere corredata da idonea documentazione, volta a fornire, tra l’altro, tutte le indicazioni sulle caratteristiche dell’acqua, nonché la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale. Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. Nel decreto di riconoscimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e comunicato alla Commissione europea, sono riportate tutte le proprietà dell’acqua, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale o di sorgente è subordinata all'autorizzazione regionale, rilasciata dopo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente.

L’autorizzazione è rilasciata a condizione che:

• la sorgente sia protetta contro ogni pericolo di inquinamento ;

• le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua ;

• le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate; i recipienti, i dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

• l'eventuale trattamento dell'acqua corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.

Il decreto indica anche quali sono le operazioni consentite, in quanto non modificano le caratteristiche dell’acqua minerale naturale: ad esempio, è consentita l'aggiunta di anidride carbonica; sono vietati i trattamenti di potabilizzazione e l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche.   

Indicazioni sulle etichette

Il decreto stabilisce quali indicazioni devono essere riportate sulle etichette delle acque minerali naturali, a tutela dei consumatori:

• “totalmente degassata, se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;

• parzialmente degassata, se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stat a parzialmente eliminata;

• rinforzata col gas della sorgente, se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;

• aggiunta di anidride carbonica, se all'acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;

• naturalmente gassata o effervescente naturale, se il tenore di anidride carbonica libera , superiore a 250 mg/1, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali.

Va indicata, inoltre, la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa; l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici; la data in cui sono state eseguite le analisi., le eventuali controindicazioni. Indicazioni come “ oligominerale”, “ricca di sali minerali” , "microbiologicamente pura” possono essere inserite in etichetta solo se l’acqua contiene le quantità di elementi indicati dettagliatamente nel decreto. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o più delle seguenti indicazioni, sole se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale:

• può avere effetti diuretici ;

• può avere effetti lassativi ;

• indicata per l'alimentazione dei lattanti;

• indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti ;

• stimola la digestione o menzioni analoghe.

Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

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