Legislazione

NORME DI COMMERCIALIZZAZZIONE PER L’OLIO DI OLIVA. NESSUNA TREGUA PER CHI SBAGLIA. FISSATE LE SANZIONI

È entrato in vigore il regime sanzionatorio per violazioni del sistema Dop/Igp. Pronto anche un decreto legislativo: stabilisce le ammende a carico di chi immette sul mercato confezioni o etichette non conformi ai regolamenti. Si va dai cento a trenta mila euro

08 gennaio 2005 | T N

Prodotti tipici più protetti dalle contraffazioni.
Un nuovo strumento è ora a disposizione dei consumatori per difendersi dalla “pirateria agroalimentare”. È entrato in vigore il 30 dicembre 2004 il Decreto Legislativo N.297/2004 “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”, che prevede pesanti sanzioni per coloro che mettono in vendita falsi prodotti alimentari tipici a denominazione di origine e a indicazione geografica (Dop/Igp).

Inoltre il Consiglio dei Ministri nella riunione del 18 novembre 2004 ha approvato lo schema di decreto legislativo che definisce il regime sanzionatorio per l'etichettatura dell'olio di oliva extravergine, così come previsto dal Regolamento comunitario 1019/2002. Il provvedimento è all'esame delle Commissioni agricoltura di Camera e Senato che dovranno dare il loro parere consultivo per poi essere definitivamente promulgato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana.
La disposizione sull'obbligo di utilizzo di imballaggi superiori a cinque litri comporterà una sanzione pecuniaria variabile da cento a seicento euro, mentre la mancanza della chiusura ermetica che perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione, comporterà l'applicazione di una sanzione maggiore che può variare da ottocento a quattromilaottocento euro. La mancata e non corretta apposizione in etichetta delle indicazioni obbligatorie sulla categoria dell'olio comporterà una sanzione pecuniaria variabile da trecento a milleottocento euro.
La normativa comunitaria disciplina anche le indicazioni facoltative che possono essere riportate in etichetta con riferimento all'origine del prodotto.
Per poter utilizzare tali indicazioni è però necessario ottenere un riconoscimento dalla Regione e l'attribuzione di un codice alfa numerico e provvedere a tutte le registrazioni che garantiscano la tracciabilità del prodotto con riferimento alla sua origine.
Le sanzioni per le imprese che non rispettano le norme sulla designazione dell'origine comprendono anche la sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo variabile da uno a sei mesi oltre che alle sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino tremila euro nel caso di mancata tenuta dei registri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
Il decreto legislativo prevede poi che le sanzioni possono ridursi in maniera forfetaria nel caso in cui le violazioni sono riferibili a piccoli quantitativi mentre possono inasprirsi nel caso si tratti di grandi quantitativi. In particolare per i quantitativi non superiori a 50 litri, qualsiasi violazione è sanzionata con il pagamento di una somma variabile da cinquanta a trecento euro, mentre i quantitativi superiori a trentamila litri la sanzione pecuniaria potrà variare da diecimila a trentamila euro. Il provvedimento prevede comunque sanzioni pecuniarie per tutti i tipi di violazioni per cui l'indicazione di un nome geografico in contrasto con la normativa vigente comporta una sanzione pecuniaria fino a 600 euro e l'utilizzo delle altre indicazioni facoltative in maniera non conforme alle norme comporta una sanzione pecuniaria fino a 3.000 euro e la stessa sanzione pecuniaria viene applicata nel caso di mancato rispetto delle norme sull'identificazione dei recipienti all'interno degli stabilimenti di lavorazione e confezionamento degli oli.
Il decreto legislativo prevede poi che prima di infliggere la sanzione pecuniaria si possa applicare la diffida ad adempiere: nel caso di mancato adempimento entro il termine di 15 giorni vengono applicate le sanzioni pecuniarie stabilite per ciascuna violazione nella misura massima prevista.

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