Legislazione

Agevolazioni per cooperative e società forestali salvate dalla Corte di Cassazione

Secondo la sentenza la concessione dei benefici fiscali per l'acquisto di un fondo rustico non è correlata alla sussistenza del piano di coltura previsto dalla legge 984 del 1977

27 novembre 2010 | R. T.

Nell’ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività riguardanti il contenzioso tributario sono state individuate diverse controversie riguardanti la revoca delle agevolazioni, ai fini dell’imposta di registro e ipotecaria, concesse ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. b), della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Detta norma prevede che “Le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti: … b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;…”.
Il successivo articolo 10, comma 7, della medesima legge, dispone: “I proprietari ed i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, o, in mancanza, dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267. In sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione delle colture a rapido accrescimento anche in deroga a quanto previsto dalle norme di legge vigenti”.

In sede di applicazione delle disposizioni sopra richiamate, alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno ritenuto che il beneficio del pagamento delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa fosse condizionato all’effettivo incremento dell’efficienza dell’azienda attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali, da realizzarsi mediante effettivi interventi di forestazione sul fondo acquisito, così come progettati e individuati dal piano di coltura e conservazione redatto ai sensi del citato articolo 10, comma 7, della legge n. 984 del 1977. Al fine di evitare la revoca dell’agevolazione, inoltre, detto piano avrebbe dovuto essere non solo approvato, ma anche posto in esecuzione nel termine triennale dalla stipula del rogito notarile d’acquisto. Conclusivamente, in assenza dei predetti interventi di forestazione, gli Uffici hanno disconosciuto il beneficio fiscale di cui all’articolo 7, comma 4, lett. b), della legge n. 984 del 1977, applicando agli atti di acquisto posti in essere dalle cooperative e società forestali le imposte di registro e ipotecarie in misura ordinaria.

In ragione di varie sentenze e ordinanze della Corte di Cassazione la tesi secondo cui, al fine di evitare la revoca dell’agevolazione in parola, il piano di coltura e conservazione di cui all’articolo 10, comma 7, della legge n. 984 del 1977 non solo dovrebbe essere approvato, ma anche in corso di esecuzione nel termine triennale dalla stipula del rogito notarile, a giudizio della Suprema Corte, è da ritenere “del tutto erronea stante l’assenza di richiami nell’art. 7 agli artt. 3 e 10 che disciplinano il procedimento di valutazione e approvazione dei piani colturali” (v. sentenza 12 giugno 2009, n. 13656).
In definitiva, secondo la giurisprudenza di legittimità la concessione dei citati benefici fiscali non è correlata alla sussistenza del piano di coltura di cui all’articolo 10, comma 7, della legge n. 984 del 1977, ma esclusivamente alla idoneità del fondo rustico acquisito dalle cooperative e società forestali ad aumentare “l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali”.

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