L'arca olearia
In vigore dal 24 novembre il nuovo regolamento europeo sull’olio di oliva: le novità
Abrogato il regolamento 29/2012 sull’etichettatura. Precisazioni sulle caratteristiche organolettiche in etichetta
18 novembre 2022 | T N
La Commissione europea ha deciso di riepilogare le norme sulla commercializzazione e l’etichettatura dell’olio di oliva in un unico regolamento delegato.
E’ così nato il regolamento delegato (UE) n. 2022/2104 della Commissione del 29 luglio del 2022 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 24 novembre
In particolare, il Reg. (UE) n. 2022/2104, nell’abrogare il Reg. (UE) n. 29/2012 ed il Reg. (CEE) n. 2568/91, reca le le disposizioni in materia di etichettatura dell’olio d’oliva e di sansa d’oliva già previste dal Reg. (UE) n. 29/2012 nonché le relative caratteristiche chimiche ed organolettiche, già normate dal Reg. (CEE) n. 2568/91. Le rimanenti disposizioni previste da quest’ultimo sono invece disciplinate dal Reg. (UE) 2022/2105.
Le novità introdotte
Reg. (UE) n. 2022/2104:
- l’art. 3, paragrafo 2, precisa che solo l’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva vergine», l’«olio di oliva» e l’«olio di sansa di oliva» possono essere incorporati in altri prodotti alimentari
- l’art. 10, lettera c), relativo alle indicazioni delle caratteristiche organolettiche in etichetta, specifica che possono essere riportate esclusivamente quelle definite nell’allegato IX del Reg. (UE) n. 1308/20132
Reg. (UE) n. 2022/2105:
- l’allegato II, relativo alle modalità di campionamento dell’olio condizionato in imballaggi, ha previsto che, per campionamenti di partite contenute in imballaggi fino a 5 litri, l’aliquota minima del “campione elementare” sia costituita da imballaggi integri per un volume complessivo della singola aliquota non inferiore a 0,75 litri.
Per il campionamento di partite contenute in imballaggi di capacità superiori, è stata confermata la necessità del prelievo di “campioni elementari” pari ad 1 litro, previa apertura degli imballaggi ed omogeneizzazione del loro contenuto.