L'arca olearia
La linea guida della magistratura italiana sul panel test dell'olio di oliva
Ormai il dettato giurisprudenziale appare segnato, affermando l'oggettività dell'analisi organolettica ma andando anche oltre, con un'interpretazione della normativa europea e del Coi: la sentenza del Tar Umbria
14 gennaio 2022 | Alberto Grimelli
La sentenza del Tar Umbria – Prima Sezione, pubblicata l'11 gennaio 2022, rappresenta, seppur si tratti di un giudizio amministrativo di primo grado, un precedente giurisprudenziale importante, non solo perchè ribadisce la centralità del panel, la sua oggettività, ma anche perchè interpreta il dettato della normativa del Coi e dell'Unione europea, affermando che il giudizio del panel estero, ovvero di quello da dove l'olio proviene, non è indispensabile nel caso di miscele di più origini diverse.
Si tratta di una interpretazione solo apparentemente secondaria ma in realtà molto importante, stante il tendenziale maggior rigore dei panel ufficiali nazionali rispetto a quelli di altri paesi produttori. Nel caso di miscele di oli di più origini, se la sentenza venisse confermata anche dal Consiglio di Stato, basterebbe quindi analisi e controanalisi confirmatoria da parte di due panel ufficiali nazionali per dichiarare la non conformità, con le conseguenze civili e penali che ne conseguono, di un olio vergine di oliva.
Veniamo ai fatti.
L'azienda Pietro Coricelli Spa ha contestato i risultati delle analisi del panel test condotte dal Laboratorio Chimico di Roma 1 dell’Agenzia delle Dogane e anche delle controanalisi svolte in un’altra struttura accreditata che nel 2018 avevano declassato un loro olio da extra vergine a vergine di oliva.
I cinque motivi a fondamento del ricorso dell'azienda sono stati respinti in quanto infondati.
Di particole interesse due passaggi del collegio giudicante per respingere le motivazioni dell'azienda:
“Quanto alla dedotta inaffidabilità del panel test effettuato sui campioni di olio prelevati, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la procedura di valutazione organolettica, è disciplinata in modo tale da ridurre tendenzialmente quelle variabili legati alla soggettività della rilevazione e farle assumere valenza di analisi scientifica, essendo effettuata in “doppio cieco”, da un panel di assaggiatori formato da 8 a 12 giudici, secondo le modalità riportate al punto 5.2, V comma dell’All. XII del Reg. 640/2008, le cui risultanze e parametri rilevati vengono disaggregati e definiti sotto i vari profili organolettici medianti appositi indici statistici da parte del direttore del panel.”
E inoltre:
“Quanto alla mancata assegnazione di un panel riconosciuto dalla Spagna in quanto paese da cui proviene l’81,3% dell’olio oggetto di declassamento, eÌ sufficiente osservare che non essendo il prodotto campionato e miscelato interamente di origine spagnola, eÌ venuta meno la condizione per la quale almeno una delle due controanalisi deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo stato membro di produzione dell’olio”.
In conclusione appare sempre più evidente che la linea guida della magistratura italiana in tema di panel test si sta indirizzando non solo verso un completo riconoscimento dell'analisi organolettica ma anche della sua oggettività, qualora sussistano i requisiti di cui al regolamento europeo 2568/91 e seguenti, respingendo così definitivamente le tesi di chi contesta il metodo sulla base della sua soggettività. Seguendo lo sviluppo giurisprudenziale si nota pure un giro di vite sulle contestazioni basate su motivi procedurali, arrivando la corte a interpretare, in senso molto restrittivo, anche una norma di diritto internazionale.
Si tratta certamente di un percorso scarsamente auspicato da chi ritiene non solo che il panel test sia soggettivo e dia risultati equivoci e spinge per un suo ridimensionamento.
La scelta di percorrere la via giudiziaria, quindi, si è rivelata un'arma a doppio taglio, o se volete un boomerang che sta stringendo le maglie ancor più di quanto si potessero augurare i fautori stessi del panel test per l'olio di oliva.
Per guadagnare la fiducia accordata dalla magistratura italiana, però, il panel test va ora rafforzato, in una costante spinta di aggiornamento e riforma che mantenga la centralità dell'uomo, come “strumento analitico” a salvaguardia della qualità di un pilastro della dieta mediterranea e della salute.
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15 gennaio 2022 ore 17:53Grazie Alberto. Articolo molto interessante. I panel test si riprendono la loro dignita', sembra. Auguri!
SALVATORE SPATOLA SPATOLA
16 gennaio 2022 ore 19:52Bellissima questa linea guida della giurisprudenza, grande notizia. Pensandoci bene sono bastati diversi decenni di costanza e "credo" per addivenire al "miracolo". Possiamo pensare positivamente al futuro dei panel.