L'arca olearia 23/07/2021

La Repressione Frodi detta le regole per la gestione degli oli monovarietali dal registro Sian all'etichetta

La Repressione Frodi detta le regole per la gestione degli oli monovarietali dal registro Sian all'etichetta

Una nota chiarisce la corretta procedura per tracciare la varietà olivicola e per rivendicarne l'utilizzo nella documentazione commerciale e nell'etichetta dell'olio extra vergine d'oliva prodotto


Con una nota del 19 luglio 2021, Emilio Gatto, in qualità di direttore generale della Repressione frodi (Pref III), ha chiarito le procedure, già adottate nella pratica da tantissimi olivicoltori e frantoiani, per poter utilizzare l'indicazione della varietà olivicola in etichetta (etichetta propriamente detta ma anche brochure e sito web) o sulla documentazione commerciale (ddt, fatture, preventivi...).

Sul Sian, come ben sanno gli olivicoltori e i frantoiani, non esiste una casella per indicare il monovarietale, al contrario di quanto avviene per altre dizioni facoltative, come l'estratto a freddo, “pertanto, per la corretta gestione dell’indicazione in questione, si dovrà ricorrere necessariamente al campo “Note” nel quale dovrà essere riportato il/i nome/i ufficiale/i della/e varietà utilizzata/e.”

Le modalità operative per annotare tale indicazione nel registro in questione sono contenute in un manuale, che potete scaricare QUI.

La procedura diventerà obbligatoria dal 1 settembre 2021.

L'ICQRF “ricorda che la “varietà” utilizzata deve essere sempre comprovata sulla base di elementi oggettivi e di documenti giustificativi, onde evitare ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato delle olive e degli oli extra vergini. Pertanto:
- il «fascicolo aziendale» degli olivicoltori deve riportare l’indicazione della/e “varietà” delle olive che si rivendica nella documentazione commerciale/etichetta1
- la documentazione commerciale delle olive e dell’olio extra vergine di oliva deve riportare l’indicazione della “varietà” utilizzata.
- le partite di olive e di olio per le quali si rivendica la “varietà” devono essere tenute separatamente da quelle per le quali la varietà non viene rivendicata
- l’indicazione della “varietà” deve essere riportata in maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio dell’olio sfuso e sul cartello identificativo delle partite di olio confezionato non ancora etichettato eventualmente detenute.

di R. T.