L'arca olearia
Tutti pronti per l'etichettatura ambientale? Ecco cosa dovrà essere indicato sulle bottiglie d'olio d'oliva
Niente più scuse, dal 1 gennaio 2022, oltre a indicare i materiali del packaging è necessario anche informare il consumatore su come attuare la raccolta differenziata. Previste sanzioni fino a 40 mila euro per gli inadempienti
23 aprile 2021 | Marco Antonucci
Da molto tempo c’è una sorta di continua rincorsa nell’offrire informazioni, spesso a sproposito, sulla sostenibilità ambientale. Una rincorsa soltanto annunciata perché nel 2020, giusto per dare un riferimento, solo un prodotto su quattro venduto nella grande distribuzione riportava in etichetta le informazioni necessarie su come smaltire correttamente la confezione.
Dal 26 settembre 2020 per ovviare a ciò il legislatore ha introdotto l’obbligo dell’etichettatura ambientale del packaging che ovviamente interessa anche chi commercializza e confeziona l’olio di oliva.
Mi riferisco al Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 il quale impone che tutti gli imballaggi siano “Opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
Questa norma recepisce la Direttiva 2018/852 dell’Unione Europea relativa agli imballaggi e ai suoi rifiuti, apportando una serie di modifiche all’articolo 219 del D. L. 152/2006 che si occupa dei “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”. Non solo: impone anche l’obbligo di dichiarare in etichetta la natura dei materiali utilizzati per l’imballaggio, in osservanza della Decisione 97/129 della Comunità Europea – che ricordo essere una fonte di diritto europeo obbligatoria e vincolante.
Quindi il Decreto Legislativo n. 116/2020 contiene due importanti doveri.
Il primo che l’etichettatura ambientale degli imballaggi è obbligatoria e deve essere fatta sulla base di quanto disposto dalle norme UNI.
Il secondo che “I fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio devono indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati”.
Tutto ciò è entrato formalmente in vigore il 26 settembre 2020 senza periodi transitori o di proroga. Purtroppo però come spesso accade il decreto ha lasciato ampio spazio a dubbi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti obbligati, gli ambiti di applicazione, le tempistiche per adeguarsi all’obbligo.
Per far fronte a questo problema, nel cosiddetto Decreto Milleproroghe di fine anno è stata introdotta la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale le indicazioni che riguardano il termine vita dell’imballaggio e pertanto il disposto che prevede che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi” entrerà in vigore nel 2022.
Resta però l’obbligo di indicare su tutti gli imballaggi (primari, secondari o terziari che siano) il codice identificativo del materiale, che deve essere identificato in osservanza di quanto stabilito dalla già citata Decisione 97/129 della Comunità Europea. (Le informazioni qui riportare si riferiscono alla data di stesura di questo articolo).
A fronte di queste difficoltà, il CONAI, che è il Consorzio Nazionale Imballaggi, un gruppo privato per aziende private, ha predisposto delle Linee Guida al fine di fornire un’interpretazione dei nuovi obblighi anche se questo documento non ha valore normativo, ma rappresenta decisamente un valido supporto per gli operatori del settore.
Dette linee guida sono frutto di una consultazione che ha coinvolto alcuni dei principali attori della filiera quali l’Istituto Italiano Imballaggio, Confindustria, UNI e Federdistribuzione e ha preso spunto dalle oltre 1000 mail inviate da imprese e associazioni che hanno segnalato i temi piùÌ meritevoli di approfondimenti e le diverse criticitàÌ che tale obbligo ha generato.
Questo lavoro (a cui vivamente vi rimando) è confluito in un fascicolo di un’ottantina di pagine denominato: “Etichettatura Ambientale Degli Imballaggi – Una linea guida nata per aiutare le imprese” e può essere scaricato gratuitamente.
Nel documento, giusto per dare qualche indicazione relativa all’olio, ci sono indicazioni chiare sul "come fare” l’etichetta e cioè le dimensioni, il colore e i caratteri. Non è però così chiaro dove metterla: si legge che è prevista per tutte le componenti separabili manualmente dal sistema di imballaggio e può essere attaccata sui singoli componenti separabili, sul corpo principale dell’imballaggio o sopra il componente che riporta già l’etichetta e rende facilmente leggibile l’informazione da parte del consumatore. (Esempio: bottiglia e tappo sono separabili manualmente). Ma non dice chiaramente in quale punto dell’imballaggio applicarla. In assenza di indicazioni precise di solito ci si rifà a quanto già disciplinato precedentemente e in vigore e quindi all’attuale normativa in materia di etichettatura, la quale precisa che le etichette dovrebbero essere sempre chiare, ben leggibili e visibili affinché possano raggiungere lo scopo a cui sono preposte e pertanto l’etichetta ambientale potrebbe essere posizionata indifferentemente in uno qualsiasi dei lati della bottiglia o del contenitore.
Ragionando astrattamente, per raggiungere lo scopo a cui è preposta anche il lato inferiore sarebbe idoneo, essendo un’etichetta che si deve leggere quando il contenitore va gettato e di solito quando si butta una bottiglia lo si fa accompagnandola con la mano, mettendo in mostra il fondo. Si potrebbe anche realizzare una semplice etichetta, piccola e da applicare sul lato se non si vuole stravolgere le etichette principali che magari sono già pronte da tempo.
Se ciò non è possibile, si può ricorrere a soluzioni digitali (QR Code per esempio), perché la norma prevede che gli imballaggi debbano essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo.
E cosa si deve scrivere? Sicuramente su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) si deve indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE. Prendendo come esempio la classica bottiglia di vetro con tappo antirabbocco si dovrà scrivere GL 70 per il vetro incolore, GL 71 per quello verde, GL 72 per quello marrone, GL 73 se è di altro colore; PP 5 invece per tappo antirabbocco se è in polipropilene. Nulla si dovrà dire per l’etichetta in quanto l’utente non la puòÌ separare completamente e senza rischi con il solo uso delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti.
Dal 2022 sugli imballaggi destinati al consumatore finale ci dovranno essere le indicazioni per la raccolta differenziata, che saranno definite in base al tipo di materiale. Prendendo come esempio la bottiglia già citata, il CONAI suggerisce di indicare i materiali di cui è composto l’imballaggio: in questo caso plastica e vetro. Precisa poi che va scritto cosa il consumatore finale deve fare e cioè “Separa il tappo dal contenitore prima di conferirli in raccolta” oppure “Separa le componenti e conferiscile in modo corretto”. Precisa infine che, per evitare errori, è conveniente e opportuno scrivere: “Verifica le disposizioni del tuo Comune”.
Ci sono poi alcune informazioni “facoltative” che si possono aggiungere in etichetta, relative alla tipologia di imballaggio piuttosto che alle indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata intelligente: per esempio “Svuota completamente l’imballaggio”.
Sono ovviamente previste sanzioni amministrative che vanno da € 5.200,00 € 40.000,00 destinate a “Chiunque” immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di legge. “Chiunque” vuole dire che potenzialmente tutti gli operatori del settore possono essere soggetti alla sanzione e quindi anche i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni e non solo i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori o agli importatori di imballaggi vuoti o di materiali per realizzarli.
In ultimo è opportuno segnalare una novità per gli imballaggi compostabili o biodegradabili, introdotta al fine di tracciare, distinguere e separare gli imballaggi biodegradabili dalle plastiche convenzionali negli impianti di selezione dei rifiuti. L’etichetta deve menzionare: la conformità agli standard europei per gli imballaggi recuperabili tramite compostaggio o biodegradazione; gli elementi identificativi del produttore e del certificatore; le istruzioni per il consumatore in merito alla modalità di raccolta differenziata nel circuito dell’umido/compostabile.
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