L'arca olearia

Conoscere le diverse bottiglie per l'olio extra vergine d'oliva, per evitare multe da 80 mila euro

Non tutte le capacità possono essere utilizzate dall’imbottigliatore. Se si utilizzano correttamente “recipienti misura” per vendere l’olio si scansano una serie d’incombenze e di responsabilità

18 dicembre 2020 | Marco Antonucci

La normativa sull'etichettatura dei prodotti alimentari è disciplinata da una serie di Regolamenti, Direttive e Leggi, di carattere nazionale ed europeo. L'insieme di questo “fardello di norme” ha lo scopo di “indicare” (i più direbbero: ingarbugliare) cosa “si deve”, cosa “si può” e “non si può” riportare in etichetta.

L’etichetta ha la funzione di descrivere cosa c’è nel contenitore e permette al consumatore di avere informazioni precise su quello che sta acquistando ed è anche il principale sistema per accertare le frodi. Esiste però anche un’altra etichetta, meno appariscente, a cui si deve prestare attenzione, “l’etichetta del contenitore” e cioè quella serie di informazioni che sono impresse sui contenitori per alimenti, perché anch’essi devono avere alcune caratteristiche per poter ospitare al loro interno prodotti alimentari. E queste caratteristiche devono essere certificate e riportate sul contenitore stesso, come fosse un’etichetta per l’appunto.

Ovviamente qui mi riferirò a contenitori che escono dalla soglia di casa e cioè non destinati unicamente all’autoconsumo: ricordo che eÌ€ vietata la vendita di olio allo stato sfuso al consumatore finale. Rientra in tale tipo di vendita vietata anche quella che avviene mediante la spillatura da “bag in box” e in generale con i sistemi “alla spina”.

Prima cosa importante: non tutte le capacità possono essere utilizzate dall’imbottigliatore. La legge prevede una serie di capacità utilizzabili che sono abbastanza distanziate tra loro per evitare che il consumatore venga indotto in errore. Per esempio una volta nel vino potevano essere usate indiscriminatamente le capacità da 75 e 70 centilitri oppure da 200 e 175 centilitri. Con l’entrata in vigore delle direttive comunitarie 70 e 175 sono state eliminate.

Inoltre non tutte le capacità stabilite per legge possono essere usate per tutti i gruppi merceologici e per tutti i prodotti.

Per esempio le capacità cl 70 e cl 20 possono essere usate per liquori e distillati, mentre non possono essere utilizzate per vino, olio, aceto per i quali invece vengono usate le capacità cl 75 e cl 25. La capacità cl 37,5, che viene correntemente utilizzata per i vini, non può essere utilizzata nella Comunità Europea per la birra, l’olio, l’aceto e il latte.

Attenzione perché queste norme possono essere diverse fuori dalla Comunità Europea: ad esempio negli USA o in Sudafrica i liquori sono commercializzati nella capacità cl 75 e non cl 70.

Le misure corrette per confezionare l’olio sono di due tipi.

Il primo tipo riguarda i contenitori destinati alla vendita al pubblico, che devono avere queste dimensioni, espresse in litri: 0,10 0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00 5,00. Non è possibile mettere in commercio una bottiglia di olio da 1,7 litri o una lattina da 4 litri. Queste misure sono standardizzate e obbligatorie in tutta la Comunità Europea.

Il secondo tipo riguarda i contenitori destinati alle cucine dei ristoranti, delle mense, degli ospedali, o altre collettivitàÌ€ simili per la preparazione dei pasti, che possono avere ovviamente le dimensioni di quelli destinati alla vendita al pubblico, ma anche dimensioni superiori a 5 litri, fino a un massimo di 25 litri.

Ma quando il cliente finale acquista una bottiglia di olio di oliva per esempio da mezzo litro, chi gli garantisce che in quella bottiglia c’è davvero mezzo litro di prodotto? Ci sono due modi per fornire questa garanzia.

Il primo, apparentemente più semplice, è quello del controllo tramite il peso. Quando acquisto un salame il venditore lo pesa e cioè lo misura, ne misura il peso: tutti i prodotti in commercio non soggetti alla vendita “a corpo” (come per esempio un’automobile o un libro) vengono misurati: peso, volume, lunghezza (pensate ai tessuti), dimensione….

Quindi la procedura, molto semplice, prevede che l’imbottigliatore prenda il contenitore vuoto e lo pesi. Poi lo riempie e lo pesa una seconda volta.

Dopodiché calcola il volume seguendo questi passaggi: peso bottiglia piena meno peso bottiglia vuota. Il valore ottenuto deve essere diviso per la massa volumica a 20° C del prodotto imbottigliato. Come per il salame, la pesatura e la verifica devono essere fatte per ogni singolo contenitore, per ogni singola bottiglia. Come vedete è un metodo solo apparentemente semplice.

Il secondo metodo è quello utilizzato dalla maggior parte degli imbottigliatori perché li solleva da calcoli, pesi e da un’altra serie d’incombenze: l’uso di un cosiddetto “recipiente misura”.

S’intende per “recipiente misura” un contenitore di vetro o altro materiale con caratteristiche di rigidità e stabilità analoghe, che ha le seguenti caratteristiche:
- è predisposto per una chiusura ermetica e destinato al deposito, trasporto o fornitura di liquidi;
- ha capacità nominale superiore o uguale a 5 ml;
- ha delle caratteristiche costruttive e una regolarità di fabbricazione che consentono, quando è riempito a un certo livello, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

Questo tipo di recipiente è munito di appositi contrassegni che sono ben visibili e facilmente riconoscibili: una sorta di etichetta del contenitore: la trovate di solito impressa sullo zoccolo o sotto il fondo del contenitore ed è così composta.
1) Una tacca di centraggio (di solito sul fondo. Molte bottiglie spesso hanno sullo zoccolo dei puntini in rilievo che hanno simili funzioni di controllo: non sono caratteri braille destinati ai non vedenti come spesso molti scorrettamente affermano).
2) Una lettera (di solito è la lettera “A” destinata ai contenitori per alimenti).
3) Un numero seguito da CL (è la capacità del contenitore: 75 cl per esempio).
4) Un numero seguito da mm (è il livello di riempimento dal raso della bocca del contenitore che si deve raggiungere per ottenere la capacità nominale del contenitore: se troviamo indicato 15 mm in una bottiglia di olio da 50 cl significa che per avere esattamente mezzo litro di olio la dobbiamo riempire fino a 15 mm dall’inizio del collo).
5) Un simbolo simile a 3 (in realtà è una epsilon rovesciata, che identifica i cosiddetti “recipienti misura”).
6) Un marchio stilizzato (che indentifica il fabbricante del contenitore).

Pertanto se un imbottigliatore utilizza correttamente “recipienti misura” per vendere l’olio scansa una serie d’incombenze e di responsabilità. Attenzione però. Nulla è semplice come sembra. I cosiddetti "materiali e oggetti a contatto con gli alimenti", più semplicemente detti MOCA, sono soggetti a una serie di disposizioni a cui i produttori, importatori e distributori di tali materiali ma anche gli utilizzatori devono attenersi. Per dimostrare ciò è buona norma farsi rilasciare dai produttori o dai rivenditori una dichiarazione scritta che attesti la conformità di tali materiali alle buone pratiche di fabbricazione, nel rispetto dei regolamenti e cioè farsi rilasciare una cosiddetta “dichiarazione di conformità”.

L'individuazione però di questi ruoli non è sempre netta perché una stessa figura né può ricoprire diversi: ad esempio un imbottigliatore potrebbe comprare bottiglie in cui mettere l’olio (utilizzatore) oppure acquistare le preforme da cui ottenerle e quindi essere anche produttore. Un supermercato potrebbe essere oltre che utilizzatore anche importatore (vaschette per il reparto gastronomia).

Senza entrare nei meandri delle normative che impongono di emettere la dichiarazione di conformità ai produttori di prodotti finiti o di materie prime e materiali destinati a essere trasformati in prodotti finiti, nonché ai distributori che intervengono sul prodotto finito (per esempio applicando un inchiostro sulla bottiglia), ai distributori che operano come importatori… Si può affermare che gli operatori che non hanno come cliente finale il “consumatore del prodotto” devono fornire una dichiarazione di conformità ad ogni passaggio di vendita dei contenitori, indipendentemente dal fatto che li abbiano prodotti, modificati o semplicemente commercializzati.

La dichiarazione è una “assunzione di responsabilità” da parte del soggetto che la rilascia e deve contenere molte informazioni, tra cui: un esplicito riferimento alla normativa vigente, il codice identificativo o numero della dichiarazione che consente la rintracciabilità univoca tra la dichiarazione e i singoli lotti del medesimo materiale; le informazioni circa l’uso ed eventuali restrizioni (temperature, tempi di contatto ecc.); le sostanze di composizione; il tipo di alimenti per i quali il materiale o l’oggetto è destinato a venire a contatto; eventuali specifiche norme in riferimento al materiale oggetto di dichiarazione, all’identità del produttore, dell’importatore, al tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso.

Se sono di materiale riciclato, ci deve essere un esplicito riferimento all’utilizzo di materiali provenienti esclusivamente da un processo autorizzato.

Esiste quindi una sorta di “catena” delle dichiarazioni: a partire dal produttore iniziale delle materie prime fino al distributore finale, ciascuno rilascia la propria al soggetto economico a cui cede il prodotto e detiene quella ricevuta dal soggetto economico da cui l’ha ricevuto.

Va da sé che le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità non sono le medesime per tutti gli operatori economici in quanto dipendono dalla posizione nella filiera e dal tipo di prodotto che viene ceduto.

Utilizzatori finali dei contenitori quali industria alimentare, ma anche venditori al dettaglio o venditori di alimenti, ristoranti, negozi, aziende agricole e cioè chi ha come utente il consumatore finale non devono emettere una dichiarazione.

Le multe vanno dal semplice richiamo fino a € 80.000,00 e possono essere elevate a chi produce, trasforma e/o distribuisce tali prodotti.

Pertanto è davvero importante per chi mette l’olio in bottiglia verificare la presenza sui contenitori delle indicazioni di legge, ma è altrettanto importante che si faccia rilasciare una copia della dichiarazione di conformità da chi glieli vende: in questo modo eviterà ogni possibile contestazione.

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