L'arca olearia

L’ADDIO ALLE AMPOLLE SANCITO DA UNA NOTA INTERPRETATIVA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI. TUTELATI TUTTI GLI “OLI D’OLIVA”

Vietata le possibilità di utilizzare le cosiddette oliere o altri tipi di contenitori riempiti direttamente dall’esercente. Il Mipaf propende quindi per un’interpretazione restrittiva della norma e la “corregge” facendo esplicito riferimento agli oli di oliva, comprendendo quindi nella famiglia anche l’extra vergine

17 giugno 2006 | T N

Più di un anno fa lanciammo la provocatoria proposta: abolire le ampolle.
Iniziammo così una campagna culturale, per diffondere il corretto consumo dell’extra vergine, spesso bistrattato anche da utenti professionali, quali i pubblici esercenti.
Formulammo una proposta di legge che la senatrice De Petris fece improvvidamente propria, introducendovi alcune sconcertanti varianti.

Così infatti recita l’art. 4, comma 4 quater della legge n. 81 dell’11 marzo 2006:
Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, e' fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.

Facendo il provvedimento esplicito e preciso riferimento all’olio di oliva, ed essendo questo una categoria commerciale ben definita, l’extra vergine, il nobile succo di oliva, rimaneva escluso.
Sollevammo immediatamente la questione, facendo purtroppo rilevare che ai pubblici esercizi era stata concessa una fin troppo palese scappatoia per proseguire a presentare l’olio extra vergine d’oliva in ampolle.

E’ dovuto così, alla fine, intervenire, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che fornisce un’interpretazione restrittiva della norma.
Riportiamo integralmente il testo della nota del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, Direzione generale delle politiche agricole, prot. n. H 484 del 9 giugno 2006, e spedita all’Icrf, agli Assessorati regionali all’agricoltura e alle associazioni di categoria, dei produttori olivicoli e dei frantoiani.

Pervengono da più parti taluni quesiti in ordine all’applicazione della legge indicata in oggetto (ndr legge 11 marzo 2006 n.81) relativamente alla presentazione al consumo degli oli di oliva da parte dei pubblici esercizi.
Allo scopo di contribuire ad una ordinata ed armonizzata applicazione della norma in questione, anche alla luce degli orientamenti espressi dal Ministero delle Attività Produttive, si ritiene opportuno fornire talune precisazioni circa la disciplina di che trattasi.
Innanzitutto si deve evidenziare che le disposizioni di cui all’art. 4 comme 4 quater della legge 11 marzo 2006 n. 81 sono state dettate da evidenti ragioni di tutela del consumatore, al quale si intende garantire una diretta ed efficace informazione sulla qualità e sulla provenienza del prodotto.
La suddetta norma obbliga pertanto all’utilizzo di contenitori etichettati conformemente alla legislazione vigente, con la sola esclusione delle fasi di preparazione e manipolazione dei prodotti alimentari.
Ciò esclude la possibilità di utilizzare le cosiddette “oliere” o altri contenitori riempiti direttamente dall’esercente, sia pure muniti delle indicazioni fornite dal produttore.
Un’interpretazione diversa sarebbe non conforme ai principi che hanno ispirato le disposizioni della legge in questione che, come già detto, sono dirette a garantire la tutela del consumatore.
F.to
Giuseppe Ambrosio
Capo del Dipartimento


Tra i primi lanciare la notizia la Coldiretti che sottolinea come l’interpretazione ministeriale vieta dunque l’utilizzo delle cosiddette “oliere” ma anche il rabbocco delle bottiglie e dà torto a chi pensava di apporre la sola etichetta su un qualsiasi contenitore. Una misura contro gli inganni che deve essere tuttavia accompagnata da scelte di trasparenza come l'obbligo di indicare in etichetta l'origine delle olive impiegate nell'extravergine commercializzato per impedire che sia spacciato come Made in Italy quello ottenuto dalla spremitura di olive tunisine o spagnole. Una situazione resa possibile dalle maglie larghe della normativa sulla quale bisogna intervenire immediatamente - sostiene la Coldiretti - prima che si radichi definitivamente sui mercati internazionali un falso olio Made in Italy magari imbottigliato sul suolo nazionale, ma ottenuto con olive straniere all'insaputa dei consumatori e con un grave danno al reddito delle imprese agricole italiane. Una situazione che - sostiene la Coldiretti - toglie spazio di mercato alla produzione nazionale perché sfrutta l'immagine positiva di un territorio e di uno stile ineguagliabili a vantaggio di alimenti che nulla hanno a che fare con il tessuto produttivo agricolo italiano. Una richiesta alla quale - sostiene la Coldiretti - l'Italia deve al più presto rispondere con l'attuazione della legge 204/2004 che prevede l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza di tutti i prodotti agricoli di base come avverrà a partire dal 15 giugno per la passata di pomodoro che rappresenta insieme all’extravergine una delle componenti essenziali della dieta mediterranea.

Ricordiamo che la legge 11 marzo 2006 n. 81 prevede anche, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.

Nelle prossime settimane, alla luce della recente presa di posizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, daremo la voce ai protagonisti sia del mondo olivicolo sia della ristorazione e dei pubblici esercizi.

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