L'arca olearia

Olio d'oliva fasullo? Non importa, se le procedure sono rispettate. La sentenza del Tar Lazio

Olio d'oliva fasullo? Non importa, se le procedure sono rispettate. La sentenza del Tar Lazio

Il caso Lidl-Primadonna apre uno scenario inquietante. La frode in commercio è, di fatto depenalizzata, e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato depotenziata. Cosa ne è dei diritti dei consumatori?

06 febbraio 2018 | Alberto Grimelli

Dalla sentenza del Tar Lazio del 17 gennaio 2018, pubblicata sul sito della Giustizia Amministrativa, scopriamo che a Lidl è stata annullata la sanzione da 500 mila euro irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per aver venduto, secondo l'accusa, olio vergine di oliva per olio extra vergine di oliva.
In realtà non scopriremo mai se quell'olio, a marchio Primadonna, fosse extra vergine, come dichiarato da Lidl, o vergine, come indicato da Nas e Antitrust.
Se non vi sarà un ricorso al Consiglio di Stato, la vicenda si chiuderà qui, in tutti i sensi, come scopriamo leggendo i passaggi della sentenza.

Il procedimento penale si è concluso, come da decreto del Tribunale di Firenze del 23 novembre 2016, con l’archiviazione; il decreto in questione, oltre ad affermare l’assenza di elementi di prova relativi alla sussistenza del dolo, ha tenuto conto della circostanza che “la presenza di un difetto riscontrabile all’esame organolettico di una partita di olio, deve essere valutato con particolare prudenza proprio per le caratteristiche inevitabilmente soggettive di questo tipo di valutazioni”.

Apprendiamo quindi, come già evidenziato in numerosi articoli su Teatro Naturale, che per effetto della depenalizzazione, se gli inquirenti e la procura non riescono a provare il dolo, ovvero che l'azienda voleva frodare per ottenere un illecito guadagno, il fatto ricade tra i reati tenui da non perseguire. Ovviamente è praticamente impossibile riuscire a provare il dolo, se non attraverso intercettazioni telefoniche o il fortuito ritrovamento di qualche documento compromettente, ragion per cui è quasi impossibile istruire un processo per frode in commercio in campo oleario.

Andiamo oltre.
La procura sottolinea, dando credito alla difesa, la presunta soggettività del panel test o, più propriamente, il pericolo che un dibattimento basato sugli esiti del panel test sia ad alto rischio. Meglio quindi evitare di andare a dibattimento che rischiare di perdere basandosi unicamente sulle caratteristiche organolettiche dell'olio.
Insomma, i pubblici ministeri preferiscono non imbarcarsi in un processo nonostante, come ricordato dal Tar Lazio: “Quanto alla asserita inutilizzabilità della prova organolettica, l’Autorità ha correttamente richiamato la disciplina comunitaria che considera sufficiente il ricorso a tale strumento per dichiarare l'olio non conforme alla categoria dichiarata (cfr. i regolamenti comunitari nn. 1348/2013 e 1830/2015).
Il panel test è strumento idoneo per declassare un olio ma la pubblica accusa, probabilmente per un difetto culturale e di competenza specifica, preferisce non avvalersene in via esclusiva o prevalente. Un motivo di riflessione sulla necessità di avere professionisti preparati in tema agroalimentare anche nelle procure della Repubblica.

Ma perchè il Tar Lazio ha annullato la sanzione a Lidl?

Nella memoria difensiva depositata nel corso del procedimento istruttorio, Lidl ha così descritto il sistema di controlli sul prodotto fornito da Fiorentini: “il contratto stipulato tra Lidl Italia srl e Fiorentini Firenze prevede una serie di controlli sul prodotto fornito. Un primo controllo viene fatto da Fiorentini Firenze spa nei suoi laboratori. I campioni di quel prodotto, in conformità alle disposizioni contrattuali, sono inviati in Germania al prestigioso laboratorio Eurofins. A fronte due analisi conformi (laboratorio Fiorentini Firenze spa e Eurofins), il prodotto può essere commercializzato. In aggiunta al sistema di controlli previsto da contratto di fornitura, Lidl Italia fa eseguire, a sua volta, presso laboratori terzi indipendenti accreditati ulteriori controlli sul prodotto” (cfr. pag. 12 della memoria).
...
A fronte delle misure di controllo e del sistema di verifiche che Lidl ha dimostrato di avere adottato al fine di rispettare gli standard di diligenza imposti a un operatore del settore alimentare...”

Il Tar Lazio non entra minimamente nel merito della conformità o meno dell'olio in questione (extra vergine o vergine? il dubbio rimane) base essenziale per valutare l'ingannevolezza del messaggio al consumatore, giudicando sufficiente che un'azienda abbia un adeguato controllo di qualità per escludere ogni responsabilità.
Il messaggio che giunge da questa sentenza del Tar Lazio è che il consumatore, oggi, è un po' meno protetto e tutelato di ieri.
Dal punto di vista penale, essendo difficilissimo e complicatissimo provare il dolo, le aziende possono certamente tirare un sospiro di sollievo.
Dal punto di vista amministrativo, considerando che le violazioni del Codice del Consumo sono quelle più pesanti e onerose, basterà alle imprese olearie dimostrare di avere un sistema di controllo qualità adeguato per escludere ogni loro responsabilità.
Con buona pace del consumatore che non vedrà più tutelato il suo diritto a venire correttamente informato, ma correttamente informato nel limite e nella misura previsto dal controllo qualità messo in atto dalle aziende.
Lo Stato, di fatto, abdica al suo ruolo di controllore e giudice, delegando tutto nelle mani delle aziende.
A stabilire se è extra vergine o vergine lo deciderà un solo soggetto: il controllo qualità delle aziende.
E meno male che il panel test è soggettivo...

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