L'arca olearia

Conoe: tassa di smaltimento anche per gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva

A partire dal 1 luglio 2017 è dovuto il contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare. Il Conoe ha emanato la direttiva applicativa: dodici pagine per l'applicazione dell'articolo 10 della legge 154 del 28 luglio 2016. Dal registro trimestrale, allo spostamento del punto di prelievo, alle richieste di rimborso. Perdersi nei cavilli è veramente troppo semplice

30 giugno 2017 | Alberto Grimelli

L'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n.154 stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'applicazione del contributo ambientale Conoe anche per gli oli vergini di oliva e per l'olio di oliva.

Restano esclusi dall'applicazione del contributo:
- gli oli extravergini di oliva (fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Conoe);
- gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;
- gli oli vegetali diversi da quelli di cui al punto precedente, in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;
- i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;
- gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
- gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Per il 2017 il contributo è stato fissato in 0,0102 euro/kg (=0,0117 euro/litro) per gli oli di oliva vergini (compreso eventualmente l'extra vergine) e per l'olio d'oliva.

Ricordiamo che il contributo Conoe è sempre escluso per le confezioni fino a 5 litri.

Tuttavia, dato che la tassa è dovuta alla prima immissione in commercio di olio, cosa accade nel caso di vendita di olio allo stato sfuso?

Qui subentra il manuale, denominato "Schema di funzionamento del contributo ambientale Conoe e della procedura applicativa". Un manuale di 12 pagine che consiglio di leggere poichè riguarda praticamente tutte le aziende olivicole, i frantoiani, i commercianti e i confezionatori.

Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 154/2016 afferma che "il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale".

E' evidente che sono assolutamente esentati dalle procedure Conoe i produttori, olivicoltori e frantoiani, che producano, confezionino e vendano in proprio l'olio prodotto in confezioni di massimo 5 litri.

Sono invece soggetti a tributo gli olivicoltori che conferiscano l'olio al frantoio, prassi abbastanza consolidata nel centro-nord Italia dove non si conferiscono le olive ma l'olio. In questo caso, infatti, la vendita rappresenta la prima immissione del prodotto nel mercato nazionale. Secondo la procedura il tributo spetta proprio all'olivicoltore, a meno di non sottoscrivere un accordo di spostamento del punto di prelievo (ndr della tassa). Accordo che, sulla base dello schema, deve essere comunicato al Conoe prima dell'emissione della fattura. Il Conoe risponderà con un codice che identificherà gli scambi. L'accordo ha validità fino a revoca.

Simile procedura per eventuali scambi di olio sfuso tra frantoio e commerciante, tra frantoio e confezionatore, tra commerciante e confezionatore.

Ma cosa accade se, successivamente, il confezionatore vende l'olio in confezioni da 5 litri, quindi escluse dal contributo Conoe? Semplice, si fa per dire, potrà chiedere il rimborso del contributo versato, allegando i documenti che provano l'esenzione.

Cosa accade se non viene stipulato un accordo di spostamento del punto di prelievo? In questo caso il confezionatore chiederà il rimborso a nome del produttore, che intanto ha pagato il contributo, girandoglielo una volta ricevuto.

Il contributo va versato trimestralmente ma le richieste di rimborso possono essere inoltrate solo dal 31 marzo dell'anno successivoa quello di riferimento.

Aggiungiamo che al Conoe occorre anche mandare, sempre trimestralmente, un riepilogo dei dati, ovviamente su uno schema (tabella) predisposto dallo stesso Conoe.

Insomma, l'ufficio complicazione cose semplici ha funzionato anche stavolta. Da un principio, corretto e sacrosanto, della norma si è arrivati a una procedura burocratico-amministrativa bizantina, complessa e onerosa.

Il sospetto che la legge si sarebbe trasformata in una “trappola” burocratica lo aveva avuto fin da subito Assitol che, infatti, ha cercato di attivarsi per la costituzione di un Consorzio alternativo al Conoe.

Anche Aifo, per tramite di Stefano Pasquazi, si è attivato per trovare una soluzione “a misura d'azienda”, che preveda la riscrittura dello schema di funzionamento del contributo ambientale Conoe e della procedura applicativa, prima della prossima campagna olearia.

Da parte mia ricordo solo che in Italia vige, per legge dello Stato, l'istituto dell'autocertificazione. Se è vero che il tributo va pagato all'immissione in commercio, è anche vero che i casi in cui è realmente dovuto sono assai limitati: confezioni superiori a 5 litri o utilizzo comprovato che richieda poi lo smaltimento dell'olio. Limitandosi a questi casi, perchè non utilizzare l'istituto dell'autocertificazione di esenzione, limitando il pagamento, e tutta la relativa procedura, ai soli casi previsti dalla legge? Già, forse è troppo semplice.

 

 

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