L'arca olearia

Il pasticcio del Ministero delle politiche agricole sul falso olio d'oliva Made in Italy. Retromarcia? Forse no

La confusione del Ministero delle politiche agricole su un decreto legislativo ambiguo e equivoco fin dalla sua nascita. Ecco il perchè: non punibile se “ci sia l'indicazione 'olio comunitario' e poi, a fianco, una bandierina italiana che inganna il consumatore”? In realtà è reato penale dal 2003

17 dicembre 2015 | Alberto Grimelli

Non è intenzione del governo depenalizzare indicazioni false o fallaci sull'origine dell'olio Made in Italy. L'indicazione politica è molto chiara, un po' meno la confusione compulsiva che si è creata sul tema.
In una nota congiunta i Ministeri delle politiche agricole e della giustizia hanno smentito ogni ipotesi di depenalizzazione, salvo poi ammettere che era necessario “chiarire ulteriormente”, "specificare e rafforzare la prevalenza delle fattispecie penali" e che "la prevalenza della norma penale verrà assicurata", da notare il verbo al futuro.

Una nota abbastanza stizzita e venuta, secondo quanto riportato da Luca Zanini su Corriere.it, dopo “polemiche e riunioni d'emergenza”. Secondo l'agenzia Agricolae il Ministro Martina non era a conoscenza dei dettagli del decreto ed è quindi rimasto colpito e sorpreso dalla veemenza delle reazioni dei media, delle associazioni e dei produttori.

Non è il primo né sarà l'ultimo Ministro che, purtroppo, scivola sull'olio.
L'importante è ora chiarire i termini della questione e non lasciare spazio ad ulteriori ambiguità. Il decreto legislativo, nella sua attuale formulazione, proprio non va.
Nella nota congiunta i due Ministeri spiegano che il decreto legislativo “aumenta fortemente le sanzioni amministrative e prevede ulteriori sanzioni per fattispecie nuove, oggi non punite.”
In realtà, così com'è formulato oggi, aumenta parecchio la confusione.

A testimoniarlo una dichiarazione dello stesso Ministero delle politiche agricole riportata da Monica Rubino su Repubblica.it: “l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo non prevede alcuna depenalizzazione in materia di etichettatura e indicazione dell’origine, in realtà regola una fattispecie che oggi non è punita, ovvero quella della mancata indicazione d'origine. Ossia il caso in cui non venga proprio scritta in etichetta la provenienza dell'olio, oppure se ad esempio ci sia l'indicazione 'olio comunitario' e poi, a fianco, una bandierina italiana che inganna il consumatore. Altro discorso invece è la falsa indicazione d'origine, regolata dall'articolo 515 del Codice Penale, che riguarda la frode in commercio e che rimane assolutamente invariato. La sanzione penale scatta sempre in caso di contraffazione”.

La dichiarazione contiene una verità e una grossa imprecisione, che poi è l'oggetto della contestazione mossa al decreto legislativo.

La mancata indicazione dell'origine in etichetta
E' vero che la mancata indicazione dell'origine in etichetta, in violazione dell'articolo 4 comma 1 del regolamento 29/2012, non ha una sanzione amministrativa propria. Vero è che, del caso, si applicherebbe la diffida, come voluto dal provvedimento Campolibero. Magari in attesa del decreto legislativo che istituirà le sanzioni amministrative relative al regolamento comunitario 1169/2011, valevole per tutti i prodotti alimentari.

E quando c'è l'inganno?
L'errore più evidente del Ministero delle politiche agricole è però credere che, se “ci sia l'indicazione 'olio comunitario' e poi, a fianco, una bandierina italiana che inganna il consumatore”, la questione sia materia nuova, non punita e meritevole solo di una sanzione amministrativa.

Sanzione amministrativa secondo il Codice del Consumo
L'inganno al consumatore può essere punito ai sensi dell'articolo 21 del Codice del Consumo (Dlgs 206 del 6 settembre 2005) che prevede una sanzione amministrativa fino a 5 milioni di euro, “tenuto conto della gravità e della durata della violazione.” Quindi una sanzione amministrativa, per quanto applicabile a tutte le merci e servizi, esisteva già.

La punibilità penale
Soprattutto, però, nell'esempio citato dal Ministero, l'ambito diventerebbe penale, ai sensi dell'articolo 4 comma 49 della legge 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004) che stabilisce che “false o fallaci indicazioni di provenienza” costituiscono reato, punibili ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Leggi e provvedimenti a confronto
L'articolo 4 della bozza di decreto legislativo, attualmente all'esame del parlamento, stabilisce che chi “riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1600 a euro 9500
Il citato articolo della legge finanziaria 2004 stabilisce che “costituisce fallace indicazione (ndr quindi reato), anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.”
E' evidente che i due articoli di legge contemplano lo stesso illecito.

Va punito secondo il Codice Penale o con sanzione amministrativa?
In questo caso entra in gioco una vecchia legge, la 689 del 24 novembre 1981, anche conosciuta come legge depenalizzazione, che all'articolo 9 prevede che: “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale (ndr ovvero la sanzione specifica della materia, in questo caso quella amministrativa perchè specifica sull'olio d'oliva)”

Ricapitoliamo
Fallaci indicazioni sull'origine in etichetta sono punibili penalmente dal 2003. Con il decreto legislativo alle Camere, il Ministero delle politiche agricole, però, vorrebbe introdurre una sanzione amministrativa per lo stesso illecito. Scatterebbe così la legge depenalizzazione del 1981 che prevede che tra penale e disposizione speciale vada applicata quest'ultima. Quindi l'introduzione di una sanzione amministrativa depenalizzerebbe, di fatto, il reato di fallace indicazione del Made in Italy.
Ecco allora che torniamo a quanto detto l'11 dicembre scorso: “All'azienda in odor di controlli basterà insomma farsi comminare la multa fino a 9500 euro per veder automaticamente risolta ogni pendenza con lo Stato.”

Vi sono molte altre pecche e lacune nel decreto legislativo. Al momento prendiamo atto della volontà del governo "specificare e rafforzare la prevalenza delle fattispecie penali" e dimostrare che "la prevalenza della norma penale verrà assicurata".
Speriamo in un esame approfondito delle competenti Commissioni parlamentari, senza fretta e senza lasciare spazi di ambiguità in cui si possono intruffolare agevolmente gli avvocati di frodatori e truffatori.

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Tom Mueller

21 dicembre 2015 ore 12:27

Non vorrei che fosse il contrario - che la mano destra, che schiaffeggia la povera Signora Maria Teresa, sapesse benissimo ciò che fa la mano sinistra, che sta a braccetto con soggetti di grosso calibro con diversi fastidi giudiziari alle spalle ed altri davanti da risolvere. In altre parole, il vecchio doppio standard. Ma forse sto diventando troppo cinico....

Alberto Grimelli

21 dicembre 2015 ore 11:25

Gentile Maria Teresa,
la sua storia è il classico esempio di come la mano destra non sappia cosa fa la sinistra. Il dramma è che, nel caso specifico, si tratta della stessa istituzione, ovvero l'ICQRF, organo del Ministero delle politiche agricole.
Non mi addentro sull'impugnabilità dell'atto di diffida, in considerazione del fatto che il Dlgs 109/92 è di fatto decaduto con l'entrata in vigore del regolamento 1169/2011, regolamento per cui non esistono ancora le sanzioni.
Vorrei invece concentrarmi sul paradosso che mentre il Mipaaf comunica a mezzo stampa che l'illecito di mancanza dell'indicazione dell'origine in etichetta non è punito, l'ICQRF redige verbale di diffida per lo stesso illecito.
Sarebbe bene che al Ministero delle politiche agricole si chiarissero... l'omessa indicazione dell'origine è punibile o no?
La sua testimonianza mi conferma nell'ipotesi che al Mipaaf, purtroppo, sull'argomento regni troppa confusione che nuoce al settore.
Cordiali saluti e auguri di Buone Feste

Francesco Donadini

21 dicembre 2015 ore 11:12

povera Maria Teresa, immagino la vostra rabbia e impotenza su poche lattine. Giustizia va applicata, ma pesi e misure devono essere proporzionati alla gravità vera e alla dimensione numerica. Di fronte a fenomeni ben più grandi Ministri, Autorità, Enti non sanno dare l'esempio e troppo spesso non hanno il senso della gravità dell'ingiustizia e rimangono solo spettatori.

maria teresa OCCHIONERO

20 dicembre 2015 ore 12:27

mancata indicazione dell'origine in etichetta: è sanzionato dall'art. 18 comma 2 del d. lgs 109/92 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1600,00 ad € 9500,00.......... questo è ciò che è riportato nel verbale di diffida n. 2015/3585 redatto a mio carico in data 17 dicembre 2015 dalla ICQRF Italia sud-est. Da premettere che nel mio caso si trattava di un'omissione dovuta ad un'errato copia-incolla su etichette "fatte in casa" per un numero davvero esiguo di lattine......

Francesco Donadini

20 dicembre 2015 ore 10:18

sono sgomento e più rileggo il suo scritto più capisco cosa diventerà il mercato con T-TIP. Non c'è alcuna chiarezza se non quella che con una piccola multa si risolve qualsiasi "furbata" e inganno a danno del consumatore. Non c'è assolutamente voglia da parte delle Autorità in generale nella tutela del consumatore se non di facciata, ma non di sostanza! I frantoiani dovrebbero insorgere, invece tutto transita! Peccato, avevo speranza che per il mondo dell'olio ci fosse un nuovo rinascimento, che i veri produttori potessero comportarsi in modo diverso dai loro precedessori, alleandosi davvero con il consumatore per chiarezza e trasparenza, ma prevalgono le vecchie logiche e il Ministero non brilla neache lui. Questa comunque è economia perdente.