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Tappo antirabbocco per l'olio d'oliva approvato in via definitiva dalla Camera

Tappo antirabbocco per l'olio d'oliva approvato in via definitiva dalla Camera

Iter velocissimo per la legge comunitaria, che all'articolo 19 stabilisce l'obbligo del tappo antiriempimento per le bottiglie servite nei pubblici esercizi. Un mese dopo aver passato il vaglio del Senato è arrivato il via libera in aula a Montecitorio

21 ottobre 2014 | R. T.

Nel pieno della bagarre sul Job Act e sulla legge di stabilità, passa quasi sotto silenzio la notizia dell'approvazione, in via definitiva della legge comunitaria 2013 bis, approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati nella serata del 21 ottobre.

I tempi avrebbero potuto essere più lunghi se la Camera non avesse approvato l'inversione dell'ordine del giorno proposta dal deputato Ettore Rosato, PD, che ha così facilitato l'approvazione della norma.

Esaminiamo quindi in dettaglio l'articolo 19, titolato “Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI

Già dal titolo si comprende come la legge si ponga l'obiettivo di eliminare alla radice un potenziale contenzioso con l'Unione europea che aveva messo sotto osservazione la legge Salva olio italiano, anche nota come legge Mongiello.

Proprio a questa legge, 9/2013, sono state apportate alcune significative modifiche.

Viene modificato l'articolo 1, comma 4, che riguardava l'indicazione dell'origine in etichetta. La nuova formulazione è la seguente: “L’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo, conforme all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita

Viene inserito “o vergini” nell'articolo 4 comma 3 la cui formulazione completa dunque diventa: “È ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini e comunque indicare attributi positivi non previsti dall’allegato XII in materia di valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, e successive modificazioni.”

Viene inserito l'obbligo del tappo anti rabbocco (o anti riempimento), sostituendo il comma 2 dell'articolo 7 con il seguente: “Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.”

Viene introdotta, con la modifica del comma 3 dell'articolo 7, “l’applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto” in caso la bottiglia sia sprovvista di tappo antirabbocco.

Infine una modifica anche all’articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabiliva in 30 mg/kg il limite di alchil esteri per l'olio etichettato come italiano. Le parole: “alchil esteri più metil alchil esteri” sono sostituite dalle seguenti: “etil esteri”. Il limite dei 30 mg/kg varrà dunque solo per gli etil esteri.

La legge entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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