L'arca olearia

La Bassa Acidità in etichetta finisce davanti all'Antitrust ma la pratica è insabbiata

Dall'aprile 2012 una segnalazione per “azioni ingannevoli” è ferma alla Direzione generale per la tutela del consumatore, direzione agroalimentare e trasporti dell'Autorità. Non è dato ancora sapere l'esito dell'istruttoria, se mai è iniziata. L'Italia è uno strano Paese

07 settembre 2013 | Alberto Grimelli

Strane anomalie italiane.

Nel maggio 2013 su Teatro Naturale segnalammo un'etichetta e una pubblicità che ci appariva sospetta, in violazione dell'articolo 5 del regolamento comunitario 1019/2002, dove compariva in bella evidenza la scritta “Bassa Acidità”.

Nè allora né oggi intendiamo fare il nome dell'azienda e dell'olio, anche se trattasi di segreto di Pulcinella visto che tale marchio è stato abbondantemente reclamizzato sia sulla carta stampata sia in televisione nelle settimane precedenti e successive all'articolo.

Pubblicità che è continuata anche dopo a un ulteriore approfondimento, reso pubblico, col Ministero delle politiche agricole, più in particolare col Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari.

L'interpretazione autentica fornita da quell'ufficio era molto precisa e lasciava poco spazio ad equivoci: “In base all’art. 5, lettera d) del regolamento n. 29/2012 “l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CE) n. 2568/91”.

L’articolo in questione non sembra derogare l’utilizzo nel dispositivo di etichettatura di marchi contenenti un riferimento all’acidità e, pertanto, devono essere considerati un mero riferimento che implica il rispetto della predetta disposizione comunitaria.

Del resto, quando il Reg. (UE) n. 29/2012 ha voluto prevedere una deroga per l’utilizzo di marchi comprendenti talune diciture disciplinate dallo stesso, lo ha esplicitamente previsto. Si veda in proposito il paragrafo 3 dell’art. 4, in riferimento alla designazione dell’origine, e l’ultimo paragrafo dell’art. 5, in relazione alle caratteristiche organolettiche

Nulla è avvenuto nel frattempo e l'olio in questione è tutt'oggi reperibile sugli scaffali dei supermercati. Si può dunque violare la legge impunemente?

Apparentemente sì, almeno stando a ulteriori documenti di cui Teatro Naturale è, nel frattempo, venuto in possesso e che riguardano la stessa vicenda.

Il dubbio che l'etichetta con “Bassa Acidità” non fosse regolare era venuta, prima che al sottoscritto, al Naf, ovvero il Nucleo Agro-alimentare e forestale del Corpo Forestale dello Stato.

Il 2 aprile 2012, infatti, il Corpo Forestale segnalava all'Antitrust l'etichetta in questione, rilevando che: “la generica indicazione “Bassa Acidità” presenti profili di illeceità relativamente a fattori della concorrenza...”.

Oltre al già citato articolo 5 del regolamento comunitario 1019/2002, è interessante notare che il Naf individua anche la violazione degli articoli 21 e seguenti del Codice del Consumo (Dlgs 206/2005).

L'articolo 21 del Codice del Consumo, intitolato “Azioni ingannevoli”, definisce “ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea a indurre in errore il consumatore medio...

La segnalazione del Corpo Forestale si chiudeva con l'invito a “predisporre gli approfondimenti più opportuni circa i fatti esposti”, valutando la “previsione per le possibili sanzioni alla ditta per il periodo di messa in commercio delle confezioni di olio che riportano sull'etichetta la dicitura “Bassa Acidità”, valutando eventualmente il ritiro del prodotto dal mercato.

L'Antitrust, con notevole sollecitudine, rispondeva in data 16 aprile 2012 al Corpo Forestale dello stato informando di aver aperto il fascicolo (n. PS8172), dichiarando che “il procedimento di accertamento necessita di tempi atti a garantire il contraddittorio con l'azienda interessata.”

Da allora sono passati 16 mesi, nel silenzio più assoluto, con l'azienda interessata che, evidentemente, ha potuto continuare indisturbata a commercializzare un prodotto che, stando agli atti, è considerato fuorilegge da due autorità di controllo dello Stato.

La medesima Autorità Antitrust ha però, nello stesso periodo, avuto il tempo di esprimersi sulla legge Mongiello, censurandola e chiedendo ai Presidenti di Camera e Senato di intervenire.

Davvero uno strano Paese l'Italia.

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