La voce dell'agronomo
Buone notizie e cattive notizie. Non c'è pace per l'Epap
Vinto un ricorso al Tar, sull'importante tema della rivalutazione dei montanti per le pensioni degli iscritti, pendono ora i ricorsi sulle elezioni appena svolte. Errori, omissioni e negligenze. Quando accertate le responsabilità, chi pagherà?
11 settembre 2015 | Roberto Accossu
In attesa di vedere pubblicato il Bilancio dell’EPAP 2014, leggo il comunicato del Presidente n° 14/2015 e trovo, finalmente, la notizia che speravo di trovare fin dal 2012, anno in cui iniziai a sostenere e scrivere, sulla rivista Teatro Naturale, che l’unica strada per incrementare la rivalutazione dei montanti era ancorare il coefficiente di rivalutazione ai risultati di gestione e non alla media quinquennale del PIL.
Riporto testualmente dal comunicato n° 14/2015 : “Il TAR Lazio ha annullato il provvedimento (prot. 9989 del 9/07/2014) con il quale il Ministero del Lavoro ha bocciato la delibera dell’Epap (4/2014 del 26/02/2014) per la maggiore rivalutazione dei montanti”.
Il contenuto della sentenza del TAR n° 11085/2015 conferma quanto lo scrivente va ripetendo da anni sulle concrete possibilità di rivalutare i montanti con i risultati di gestione.
La sentenza infatti afferma : “ …. Argomenta parte ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione vigilante, la disposizione in parola - letta alla luce dell'autonomia, giuridica, organizzativa, e finanziaria di cui godono gli enti previdenziali, secondo la vigente normativa, e, per converso alla luce dei limiti di esercizio dei poteri di vigilanza da parte delle Amministrazioni centrali preposte, nonché alla luce della natura contributiva del sistema previdenziale attuale- deve essere considerata uno strumento di perequazione sociale a favore di tutti gli iscritti alle gestioni previdenziali con la conseguenza che, trattandosi esclusivamente di una misura minima di ricapitalizzazione, l'ente previdenziale potrebbe legittimamente ed autonomamente stabilire di destinare in tutto o in parte il surplus della gestione finanziaria a favore dei propri iscritti. Tali deduzioni vanno condivise. In senso conforme ad esse si è, infatti, espressa la giurisprudenza del Consiglio di Stato, dalla quale il collegio non ha motivo di discostarsi. Ed invero, con riferimento a controversia analoga a quella oggi in esame, il Consiglio di Stato, sulla base di esaustiva ricognizione della disciplina vigente - ha chiarito che l’art. 1, comma 9, della legge n. 335/1995 e le altre disposizioni in materia, nel prevedere che le Casse di previdenza debbono rivalutare le pensioni utilizzando, quale indice, la media del prodotto interno lordo nazionale degli ultimi cinque anni, “stabiliscono un trattamento obbligatorio minimo che va assicurato; ma non vietano che le singole Casse possano, senza oneri per lo Stato, prevedere, utilizzando, come nella specie, gli utili di gestione, una rivalutazione maggiore che consente di erogare trattamenti pensionistici più alti. La determinazione assunta dal Ministero vanifica, in assenza di una norma imperativa di legge, l’autonomia negoziale collettiva riconosciuta a tali enti. Non è fuori di luogo osservare che da quanto sopra deriva indirettamente un’incentivazione dell’impiego efficiente delle risorse al fine di utilizzarle in modo conforme alla legge e agli atti statutari e regolamentari” (C.S., VI, 18 luglio 2014, n. 3859, in riforma di T.A.R. Lazio, III bis, 11 luglio 2013, n. 6954)”.
Ricordo che in numerosi contesti pubblici il Presidente Pirrello in primis, nonché molti rappresentanti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio dei Delegati, sostenevano che non era possibile aumentate il coefficiente di rivalutazione oltre la media quinquennale del PIL.
Tale tesi veniva sostenuta anche da diversi candidati nella recente campagna elettorale.
Ora finalmente ogni alibi è caduto e sarà possibile valutare con chiarezza i risultati dei futuri amministratori dell’EPAP, confrontare i rendimenti utilizzati per la rivalutazione dei montanti ed esprimere un giudizio, basato non più su opinioni personali ma su dati numerici precisi e non contestabili.
Cioè l’iscritto alla Cassa Previdenziale potrà avere una rivalutazione del proprio montante legata ai risultati di gestione.
Qui finiscono le buone notizie.
Sono trascorsi ormai quasi tre mesi dalle elezioni dell’EPAP.
Elezioni ricche di aspettative di cambiamento e che avrebbero dovuto compiersi, finalmente, senza i “ritardi ed i contrattempi delle elezioni 2010”.
Purtroppo, invece, le cose sono andate ancora peggio rispetto alla scorsa tornata elettorale, al punto che si è arrivati alla sospensione del voto telematico per i dottori Agronomi e Dottori Forestali e per i Geologi.
Tanto che con l’Ordinanza del Tribunale di Roma, la numero R.G. 44047 del 28/07/2015, è stato sospeso il risultato elettorale bloccando l’insediamento degli eletti.
Mi sono spesso chiesto se tutta la procedura elettorale fosse stata corretta, ma quanto emerge dalla lettura dell’Ordinanza 44047/2015 non era immaginabile.
Sono numerosi i motivi riportati a sostegno della sospensione. Tra questi spiccano:
- la presenza di candidati ineleggibili;
- il prolungamento temporale delle elezioni;
- il funzionamento del seggio elettorale.
Ancora oggi tutti gli iscritti non sanno se tutti i candidati inseriti nelle liste elettorali delle quattro categorie professionali presenti nell’EPAP fossero eleggibili o meno.
Da più parti ormai si chiede il commissariamento dell’EPAP e nuove elezioni, affinché una nuova classe dirigente sostituisca completamente i vecchi componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio dei Delegati che non hanno saputo evitare tutto ciò.
Ritengo che il commissariamento e nuove elezioni siano ormai l’unica soluzione per ricreare un minimo di fiducia nei confronti dell’EPAP.
E’ auspicabile, infatti, che coloro che gestiranno oltre 7000.000.000 di euro, che rappresentano i risparmi ed i sacrifici di quasi 25.000 professionisti, siano degni di fiducia e abbiano la massima credibilità.
Infine, la domanda che tutti gli iscritti si pongono è: se verranno accertate delle negligenze o responsabilità nella gestione delle elezioni, i costi sostenuti nelle varie procedure elettorali a chi verranno imputati ?
Allegati:
Sentenza Tar Lazio 7 settembre 2015Ordinanza del Tribunale civile di Roma 28 luglio 2015Ricorso ex art. 700 - Fabio Pallotta
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