La voce dei lettori 17/03/2016

Olive in salamoia, quali regole seguire per la commercializzazione?

Sempre più spesso le aziende agricole cercano di affiancare all'olio extra vergine di oliva altri prodotti, così da ampliare la gamme offerta a buyer e rappresentanti. Le incognite su etichettatura e commercializzazione sono però molte, come testimoniato da Antonio Cervellera


Buonasera,

sono Antonio Cervellera dell'azienda agr. Cervellera che produce e confeziona il proprio olio, avrei intenzione di commercializzare olive in salamoia e vorrei avere maggiori informazioni se è obbligatorio eseguire analisi prima di metterli in commercio e cosa scrivere sulle etichette.

Cordiali Saluti

Antonio Cervellera

Gent. Sig. Cervellera,

prima di tutto vogliamo rassicurarla, nulla osta a che lei produca e commercializzi olive in salamoia, sia che le stesse siano direttamente da lei prodotte sia che, pur provenendo dalla propria azienda, vengano lavorate da altri. Per la normativa in vigore è importante che la materia prima provenga dall'azienda per stabilire la principalità dell'attività agricola su eventuali altri complementari, come l'agriturismo, o diverse da quella primaria, come la commercializzazione.

Nulla osta, quindi, che lei raccolga le olive e le faccia anche lavorare in salamoia da terzi.

Non servono particolari analisi chimiche per le olive da tavola. E' importante solo che la proporzione acqua e sale, oltre ad acido citrico, sia adeguata a mantenere le olive sane, quindi non attaccate da muffe, fino alla data indicata come termine minimo di conservazione.

Per quanto riguarda l'etichettatura, il riferimento normativo è il regolamento comunitario 1169/2011, legge europea orizzontale adatta a tutti i prodotti alimentari.

In particolare vanno seguite le prescrizioni indicate dall'articolo 9 del suddetto regolamento in merito alle indicazioni obbligatorie. Va indicato, tra l'altro, la denominazione del prodotto (nel caso specifico “olive in salamoia”), la lista ingredienti (comprendente olive, acqua, sale e acido citrico, in ordine decrescente di importanza), il nominativo dell'OSA (operatore responsabile), il peso del prodotto (nel caso specifico peso totale e peso sgocciolato), il termine minimo di conservazione, oltre alle indicazioni su come smaltire la confezione.

E' anche importante sottolineare che da dicembre sarà obbligatoria la dichiarazione nutrizionale. I valori dichiarati (art. 31 comma 4) sono valori medi stabiliti in base alle analisi dell’alimento effettuate dal produttore; al calcolo sui valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati e ai calcoli sui dati generalmente fissati e accettati (es dati Inran).

In etichetta possono essere inseriti anche claims nutrizionali e salutistici, autorizzati dal regolamento CE 1924/2006 e successive modifiche. Per esempio, se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100g può essere utilizzato in etichetta il claim “fonte di fibre”. Se invece il prodotto contenesse almeno 6 g di fibre per 100 g, e non si può escludere che qualche varietà li contenga, potrebbe essere addirittura utilizzato il claim “ad alto contenuto di fibre”. Oppure “ricco di grassi monoinsaturi” o “ricco di grassi insaturi” se almeno il 45% degli acidi grassi derivano dai grassi monoinsaturi e se almeno il 70% degli acidi grassi derivano da grassi insaturi, rispettivamente, a condizione che apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto.

Buon lavoro

R.T.

di T N