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Bandi ammodernamento frantoi nel caos: anche in Sicilia sbagliate le graduatorie

Possesso delle autorizzazioni ambientali sono davvero condizione sine qua non per ricevere i finanziamenti del bando ammodernamento frantoi? Scoppia il caso in Sicilia
22 maggio 2024 | C. S.
Non c’è pace tra i frantoi.
Dopo le contestazioni sulle graduatorie provvisorie in Calabria, ora è la Sicilia a suscitare le ire dei frantoiani esclusi dalle graduatorie del bando per l’ammodernamento dei frantoi.
Il pericolo segnalato dall’associazione dei frantoiani FOA Italia è che i criteri adottati nell’assegnazione dei fondi assegnati alla Regione Sicilia relativi alle autorizzazioni ambientali di settore e la produzione di olio di oliva extra-vergine, portino ad escludere impropriamente decine di aziende che avrebbero il diritto ad essere finanziate.
Il DM 53263 /2023 ha disposto tra le premesse “la precisazione che le Regioni e Province autonome verificano, in sede di acquisizione della domanda di sostegno, che il beneficiario sia in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, in luogo dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), indicata all’articolo 6, comma 2, lettera d) del DM n. 149582 del 31 marzo 2022”.
Di conseguenza l’art. 7 al punto b) del bando prevede che le aziende debbano “possedere per lo svolgimento delle attività aziendali, l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) o autorizzazioni ambientali pertinenti, in relazione alle caratteristiche dell’attività”.
I frantoi oleari ex legge sono titolari di AUA solo nei seguenti casi:
a) impresa entrata in esercizio dopo l’entrata in vigore del D.P.R 2013 del 13 marzo 2013 n.59;
b) impresa entrata in esercizio prima dell’entrata in vigore del D.P.R 2013 del 13 marzo 2013 n.59 che ha proceduto ai sensi dell’art. 3 del medesimo D.P.R. al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno un titolo abilitativo, (nella fattispecie dell’impresa frantoio il rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi dei reflui civili e la variazione dei terreni per lo spandimento delle acque di vegetazione ex art.112 del Codice dell’ambiente, il quale prevede in assenza di variazioni esclusivamente la comunicazione preventiva).
L’art.3, comma 3, del D.P.R 2013 del 13 marzo 2013 n.59 recita: “è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.
Secondo FOA Italia, “allo stato attuale le istruttorie regionali risultano valutate ad personam per coloro che sono titolari di AUA e ad excludendum per coloro che ne sono sprovvisti, mettendo in dubbio la par condicio tra i partecipanti e l’imparzialità e la buona fede della pubblica amministrazione.”
Pertanto, FOA Italia chiede “di tenere conto, nella valutazione delle eventuali istanze di riesame da parte degli aventi diritto, delle osservazioni su esposte interpretando,
- le comunicazioni preventive, ex art.3, comma 3, del D.P.R 2013 del 13 marzo 2013 n.59 quali autorizzazioni di carattere generale
- le autorizzazioni ambientali pertinenti, ex l’art. 7 al punto b) del bando, solo se necessarie ex legge in relazione alle caratteristiche dell’attività.
Questa strada è stata per altro già intrapresa da altre amministrazioni regionali.”
Resta il dato che i bandi presentano lacune e forti problemi interpretativi in quasi tutte le Regioni italiane. Mentre in Calabria e Sicilia sono già state inviate le osservazioni, in Puglia e anche in altre realtà sono state rilevate, in via informale e preliminare, anomalie meritevoli di osservazioni formali e, potenzialmente, di ricorsi al TAR.