Economia 15/11/2008

Lavoro conto terzi, tutto quanto serve sapere per essere in regola

Occorre prestare molta attenzione ai contratti. La nostra esperta Antonella Casilli ci illumina su una materia piuttosto complessa e ardua. Con alcuni esempi indicativi




La legge cosiddetta Biagi cui il nostro lettore ha fatto riferimento nella sua lettera che "Teatro Naturale" ha pubblicato la scorsa settimana (link esterno) è la 276 del 2003, che disciplina nuove tiplologie di rapporti di lavoro spesso ibride tra autonomia e subordinazione.

In alcuni tipi di contratti è richiesta la forma scritta come requisito essenziale per la vita stessa del contratto e sono detti ad substantiam nei casi in cui la forma scritta è richiesta ai fini della prova del contratto si dicono ad probationem.

Un caso in cui, ai fini della prova, è richiesto il contratto scritto è nella collaborazione a progetto. In caso di assenza della forma scritta, in sede di verifica ispettiva, il contratto sarà automaticamente, senza ulteriori, indagini ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato.

L’utilizzo spesso improprio e fraudolento dei co.co.pro. mi ha portata a disincantare il nostro lettore al quale consiglio, comunque, di stare attento alla genuinità del contratto. Ma vediamo nello specifico: cosa bisogna e non bisogna fare al fine di mettere in atto una condotta rigorosa.

Il contratto non può essere generico né può coincidere totalmente con l’attività principale o accessoria dell’impresa, ma potrà essere funzionalmente
correlato, la prestazione non può essere elementare ripetitiva e predeterminata.

Per esempio, in tema di un oliveto, la potatura può rappresentare un’ipotesi di progetto stante il contenuto della prestazione dell’attività svolta; al tempo stesso la prestazione non può essere generica e/o estranea al progetto, programma di lavoro o fase di esso dedotto in contratto.

Un cenno anche alle modalità di svolgimento della prestazione che devono essere scelte autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa (quantità e collocazione temporale della prestazione).

Anche il ritmo lavorativo deve essere autodeterminato dal collaboratore.
Il collaboratore non può essere assoggettato ad alcun vincolo di orario.
Il compenso che il collaboratore percepirà non può assolutamente essere legato alla durata della prestazione, ma deve essere riferito ad un risultato, programma di lavoro o fase di esso.
Essendo legato al risultato deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito.

I criteri per la determinazione devono essere recepiti nel contratto.
E’ infine da escludere categoricamente la proroga e il rinnovo di un progetto
identico al precedente, e questo sempre perché potrebbe ravvisarsi l’utilizzo dei lavoratori a progetto al sol fine di un elusione contributiva rispetto ai contratti di lavoro subordinato il cui onere contributivo è superiore.

Non conoscendo l’età del nostro cortese lettore ad adiuvandum, mi permetto di precisare che non si applicano le disposizioni sul lavoro a progetto per i pensionati di vecchiaia.

Piccoli lavori di giardinaggio non rientrano nei lavori a progetto, ma nelle prestazioni occasionali. Li affronteremo nel prossimo numero.


di Antonella Casilli