La voce dei lettori 08/11/2008

Lavoro conto terzi in agricoltura, un quesito

La possibilità di offrire manodopera senza instaurare un rapporto di lavoro subordinato? La risposta della nostra esperta


Ho letto con molto interesse "Teatro Naturale" e lo trovo molto interessante.
Volevo fare qualche osservazione riguardo il lavoro in agricoltura, ho una impresa agricola di produzione e ci sono tanti operai richieste da nostra impresa da parte di aziende agricole che desiderano avere fatti lavori a conto terzi, mi chiedo se posso farli attraverso la legge Biagi, assumendo manodopera agricola e rilasciare in seguito la fattura del lavoro svolto, pattuito con l'azienda che ha chiesto la nostra manodpera agricola?

Enzo Maggio
Marsala


Cortese Lettore, un plauso per la sua scrupolosità, ahimè oggi rara.
Mi sembra di aver capito che lei sarebbe interessato alla possibilità di offrire la propria manodopera senza instaurare un rapporto di lavoro subordinato.

E’ ormai opinione unanimemente accolta che qualsiasi attività umana può essere svolta sia in forma autonoma che in forma subordinata.
L’impostazione tradizionale attribuiva nella definizione di rapporto autonomo o subordinato, significato esclusivo alle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle parti. Nessuna importanza aveva la volontà delle parti non essendo consentito disgiungere l’interpretazione della volontà negoziale da "una verifica del concreto svolgersi della prestazione".

La più recente tendenza giurisprudenziale, invece, dà alla volontà delle parti un peso e una rilevanza prima sconosciuti. La qualificazione operata dalle
parti assume il ruolo di indicatore privilegiato la cui importanza si rileva allorchè sia dubbia la natura del rapporto e l’assetto di interessi posto in essere sia compatibile con la dichiarata natura autonoma del rapporto.

In definitiva, la volontà contrattuale è considerata alla stregua di "un elemento fondamentale per la ricostruzione della volontà negoziale".

In assenza di un contratto scritto, la volontà va desunta dal comportamento concludente valutando anche l’intero svolgimento.
Detto ciò, se è iscritto alla CCIAA della sua provincia può tranquillamente rilasciare ritenuta d’acconto per i lavori che esegue presso terzi.

Visto che lei accenna alla possibilità di avvalersi degli istituti introdotti dalla cosiddetta legge Biagi, nel prossimo numero affronteremo il tema dei contratti di collaborazione.

Antonella Casilli

di T N